| T O P I C R E V I E W |
| frida19 |
Posted - 02/12/2010 : 11:20:57 Per favore con che scadenza possiamo pagare le tredicesime? grazie |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Otis |
Posted - 02/12/2010 : 15:45:09 Noi paghiamo stipendi e tredicesima insieme il 18, visto che il CCNL stabilisce: una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
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| GEPICERNO |
Posted - 02/12/2010 : 14:57:04 Tredicesima mensilità (Art. 3 CCNL del 5/10/2001 – Aggiornato dall’art.43 delCCNL del22.1.2004) 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L.importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all.art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell.art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all.anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell.anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità , relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. Ccnl 9 maggio 2006 Art. 5 Tredicesima mensilità 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. Art. 2 comma 3 ccnl 31/07/2009 conferma disciplina ccnl 2006
Io di solito pago stp e 13 il 20 dicembre |
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