| T O P I C R E V I E W |
| mariel68 |
Posted - 14/10/2010 : 23:21:50 qualcuno sa qualcosa della rinegoziazione mutui che la Cassa Depositi e Prestiti sta proponendo in giro per l'Italia in questi giorni? E' vero che sia una operazione in equivalenza finnaziaria, a costo zero, cioè che la rimodulazione è fatta in modo tale da non comportare alcun costo aggiuntivo per l'ente in modo da rispettare l'art.41 della L.448/2001? grazie |
| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| mariel68 |
Posted - 12/11/2010 : 00:51:24 segnalo un interessantissimo studio sull'argomento: http://www.municipio.re.it/CESFEL/cesfel.nsf/6ef517d20bac46acc1256faa00515930/293d8f1c9d31732ec1257073003ba12c/$FILE/Considerazioni%20sul%20Programma%20di%20Rinegoziazione%20CDP%202010.pdf |
| CONSELVE |
Posted - 30/10/2010 : 09:01:42 Bisogna però leggere bene la sentenza della Corte Conto Basilicata e non fermarsi all'intestazione di Italia Oggi. Il Comune condannato non ha utilizzato solo le minori spese correnti derivanti dalla rinegoziazione per riequilibrare la parte corrente del bilancio(cosa possibile) ma (non so come) ha utilizzato anche le somme somministrate dalla Cassa DD.PP. relative ai mutui con ammortamento scaduto a seguito della rinegoziazione (e queste per la Corte - correttamente - costituiscono risorse derivanti da indebitamento anche se già contratto e ammortizzato e conseguentemente da destinare all'investimento). |
| comunedilipomo |
Posted - 29/10/2010 : 16:42:23 occore anche tener conto di quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art 41 ossia:
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi |
| comunedilipomo |
Posted - 29/10/2010 : 13:06:58 Concordo. le economie da minor spesa corrente dovrebbero infatti( a parita di entrate ed uscite) generare avanzo economico da destinare alla spesa di investimento. Dando una lettura di questo tipo nessun ente potrebbe fare la rinegoziazione. |
| MARIELLA |
Posted - 29/10/2010 : 12:10:39 VI SEGNALO UN ULTERIORE SPUNTO DI RIFLESSIONE: SULLA RASSEGNA STAMPA DI OGGI, PAG. 42, E' RIPORTATO UN ARTICOLO (ITALIA OGGI PAG, 36) RECANTE UNA SENTENZA CORTE DEI CONTI BASILICATA DI CONDANNA DEGLI AMMINISTRATORI DI UN ENTE PER L'UTILIZZO IN PARTE CORRENTE DELLE RISORSE "LIBERATE" DALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI. SOLO PER SPESE DI INVESTIMENTO ...... |
| Monica |
Posted - 27/10/2010 : 16:29:23 Io ho fatto due simulazioni in giornate diverse ed i tassi cambiano.
In tutti i casi a me sono venuti tassi maggiori, si tenga però conto che erano mutui con durata molto inferiore ai 30 anni e quindi è normale che il tasso originale fosse minore. Concordo sul fatto che la valutazione non possa tener conto del solo fattore costo totale, che sarà ovviamente un parametro negativo, ma anche di tutta la situazione economica generale.
L'indebitamento pluriennale è comunque di competenza del Consiglio Comunale, come è di competenza dello stesso organo valutare la durata del suddetto indebitamento. Così quando si contrae un nuovo mutuo il resp. del servizio finanziario non ha voce in capitolo sul decidere se sia meglio farlo di 10 anni e pagare meno interessi o farlo di 30 e pagare una rata più bassa. Allo stesso modo credo che noi non si possa dare un parere negativo sull'operazione che consiste essenzialmente nel dilazionare maggiormente i debiti nel tempo.
Nella mia relazione porrò un unico limite alla rinegoziazione, ossia che in nessun caso le somme liberate potranno essere utilizzate (nel breve periodo) per la contrazione di nuovi mutui, perché mi sembra che questo esulerebbe dalla ratio dell'operazione.
Detto questo, la rinegoziazione, che libera risorse al titolo I, in un momento di pressante crisi economica, mi sembra opportuna.
Il vantaggio di una certa operazione finanziaria, in un'azienda, deve essere rapportato fra il costo sostenuto e l'opportunità di raggiungere lo scopo aziendale che, nel caso di un privato potrebbe essere evitare il fallimento o produrre in modo più conveniente e quindi restare lo stesso sul mercato abbassando i prezzi, e nel caso dell'Ente Comune evitare il dissesto finanziario oppure continuare ad erogare i servizi ai cittadini con la stessa qualità di sempre. |
| mariel68 |
Posted - 22/10/2010 : 14:22:29 e cosa intendono per equivalenza finanziaria? io credevo significassa che il valore attuale delle rate dei due ammortamenti (ante e post rinegoziazione) dovessero coincidere. Ok che non deve convenirmi nel senso che non devo andare a pagare meno, ma almeno non devo pagare di più...no? e poi l'art.41 l.448/2001 non è un principio generale? |
| carla |
Posted - 22/10/2010 : 12:26:54 ho partecipato al seminario informativo tenuto dalla cassa DDPP. Riporto alcuni appunti: "La CDP propone un programma di rinegoziazione ai sensi del DL 444/1995 (art. 5, comma 6). Trattandosi di rinegoziazione, e non di conversione ex art. 41 L. 448/2001, l'operazione non riguarda solamente i finanziamenti contratti dopo il 31.12.1996, ma anche quelli con origine più lontana. Non è inoltre necessario che si attesti la riduzione del valore finanziario delle passività considerate, sebbene sia opportuno effetture puntuali valutazioni. L'attualizzazione delle rate del nuvo mutuo viene fatta sulla base di tassi di sconto formulati dalla Cassa stessa sulla base dei tassi attesi (si trovano sul sito della cassa). I tassi proposti sono quasi sempre più alti di quelli applicati ai mutui in essere. E' ovvio che un allungamento della durata del mutuo libererà risorse nel medio periodo, andando però ad "ingessare" i bilanci degli esercizi futuri. La valutazione dell'amministratore deve concentrarsi sui costi e opportunità dell'operazione in termini di riduzione della rata, sui maggiori interessi pagati, sull'aumento della durata residua del mutuo, e sul tasso applicato rispetto a quello di mercato. Gli sessi funzionari della Cassa hanno affermato che la rinegoziazione non realizzerà certo una convenienza finanziaria, bensì una equivalenza finanziaria." |
| mariel68 |
Posted - 19/10/2010 : 09:58:45 si, dovrebbe essere così e, credo, dovrebbe anche dipendere dal tasso di attualizzazione usato per confrontare i due valori attuali ad oggi... è questo il tasso che può far cambiare i calcoli e questo dipende da previsioni di mercato che, ovviamente, non sono oggettive ma sono indicate da "istituzioni" di riferimento nei mercati finanziari ...bisogna, quindi, vedere quale tasso di attualizzazione ha considerato la cassa quando parla di equivalenza finanziaria, sempre che si riferisse a questo... Corte dei Conti n. 61/2007 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria |
| giannit |
Posted - 19/10/2010 : 09:45:53 Forse l'unico modo è che l'attualizzazione si basi non sul tasso vigente per il mutuo vecchio e sul tasso nuovo per il mutuo risultante dalla rinegoziazione ma su un tasso "terzo" col quale attualizzare le rate di entrambi. Il tasso terzo sarebbe il tasso del mercato al momento della rinegoziazione. Quindi mi vien da dire se il tasso del mutuo rinegoziato è inferiore al tasso del mutuo vecchio (in quanto più aderente alle condizioni del mercato quali sono al momento della rinegoziazione) di per se è rispettato il principio della riduzione del valore finanziario. Se invece rinegoziando il tasso è superiore giocoforza il valore finanziario aumenta. Gianni |
| giannit |
Posted - 19/10/2010 : 09:40:14 Della legge in effetti non ho tenuto conto pensando alla rinegoziazione. Mi vengono però da dire due cose. la prima è che questa rinegoziazione nello specifico non rispetta allora la legge 448/2001 perchè nella circolare CDP stessa è sancito il principio della equivalenza finanziaria. La seconda è che rinegoziando un mutuo non capisco come si possa pretendere (come la legge possa pretendere) la riduzione del valore finanziario (se si intende che il valore attuale attualizzato del mutuo nuovo rapportato al mutuo vecchio deve essere inferiore)se non riducendo il valore residuo del debito, una specie di penale al contrario, un premio per chi rinegozia. Ti chiedo invece la cortesia di mandarmi un riferimento per ciò che dicevi della corte dei conti Ciao Gianni |
| mariel68 |
Posted - 19/10/2010 : 09:19:04 e come la metti con il disposto dell'art.41 della l.488/2001? e poi non potrai riequilibrare la parte corrente perchè le somme che risparmi sulle rate sei costretto a vincolarle nell'avanzo di amministrazione per futuri investimenti. questo è quello che dice la corte dei conti in materia di rinegoziazione mutui. |
| giannit |
Posted - 19/10/2010 : 08:51:34 Riguardo all'equivalenza finanziaria mi pare che possa essere sufficiente a garantirla il fatto che non ci sono penali sulla rinegoziazione. Il debito residuo cioè resta lo stesso ma invece di essere pagato poniamo in 5 anni viene pagato in 10 (è il mio caso). Siccome le rate vengono costruite partendo dal residuo mutuo ed applicando un tasso (quello attualmente in linea con il mercato) è impossibile matematicamente che non ci sia l'equivalenza finanziaria. Detto questo per esempio nel mio caso accedo ad un tasso più basso rispetto a quello che pago ora, passo dal 6,5 al 5,3 circa. Ciò fa si che l'esborso complessivo nominale sia superiore di circa 20.000 euro, una somma molto contenuta anche rispetto ad un residuo debito modesto come nel mio caso di circa 163.000 euro. Ciò che però mi fa propendere per dare un giudizio positivo e che la rata viene quasi dimezzata a partire dal'anno prossimo. Cio' mi permette nei prossimi 5 anni di avere maggior facilità nell'equilibrare la parte corrente del bilancio, se non anche di accedere a nuovi mutui, nei limiti della riduzione della rata . Dal sesto anno in poi quando per effetto della rinegoziazione comincio a pagare soldi che non pagherei pago comunque una somma che il bilancio è già in grado di sopportare, ed anche nell'ipotesi che approfittassi della rinegoziazione per fare nuovi mutui pagherei al massimo tra rata rinegoziata e rata dei nuovi mutui quello che già ora pago. Con la convenienza visto che ne avrei bisogno e non sono vincolato dal patto di fare l'anno prossimo mutui ed investimenti nuovi. Quindi credo che la convenienza della rinegoziazione dipenda anche da situazioni contigenti (necessità di riequilibrare la parte corrente, di fare nuovi mutui ecc.) e non possa essere assoluta. Almeno credo. Per non sbagliare ho mandato tutto al revisore chiedendo un suo parere. Ciao Gianni |
| mariel68 |
Posted - 18/10/2010 : 22:35:10 si infatti, tutto dipende dal tasso che prendi a base del fattore di attualizzazione. e possono essere tanti, mi pare di aver capito, e che cambi da momento a momento e a seconda di chi fa la previsione perchè sono proiezioni di tassi da qui a trenta anni... quindi variabili. a tal proposito mi hanno detto che la cassa ha pubblicato sul proprio sito i tassi utilizzati per rimodulare i mutui. vi faccio sapere se li trovo e cosa ne ricavo. grazie del confronto |
| carla |
Posted - 18/10/2010 : 08:21:58 NO, dovrei andarci domani. Ma è logico che chi vende un prodotto non ne evidenzierà mai gli aspetti negativi. Già in un'altra occasione (quando l'AATO invitava i comuni a rinegoziare i mutui afferenti al servizio idrico, grazie ad una specifica proposta della cassa dd.pp.), avevo sollevato il discorso dell'attualizzazione evidenziando in pratica che gli interessi complessivamente lievitavano in maniera esponenziale, ma si è creata una gran confusione e mi è stato risposto che i mutui di cui si trattava alla fine non li doveva pagare il comune, perchè venivano rimborsati dall'AATO!!!! Vedremo Se il tuo consulente ti dà qualche dritta in più fammi sapere. Credo non sia così semplice esprimere un parere di "non convenienza" basato soltanto su un semplice raffronto di valori. In tal modo qualsiasi operazione di rinegoziazione non sarebbe vantaggiosa, comportando comunque maggiori interessi. Come lo articolereste il parere?
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