| T O P I C R E V I E W |
| collodi |
Posted - 26/08/2010 : 10:38:37 Buongiorno a tutti. Arrivo subito al dunque. Il 20 luglio il Sindaco, durante una seduta del consiglio comunale, ha comunicato che il comune era stato condannato, con sentenza esecutiva di primo grado, al risarcimento di diversi milioni di euro. La sentenza non è stata ancora notificata a tutt'oggi. Volevo sapere, qualora la sentenza non fosse notificata prima del 30 settembre, il consiglio comunale che procede alla ricognizione dello stato di attazione dei programmi (art. 193 TUEL) deve ignorare la comunicazione del Sindaco fatta il 20 Luglio ed attendere la notifica della sentenza o può riconoscere il debito fouri bilancio? Se non può riconoscere il debito, perchè formalmente la sentenza non è stata notificata, può il consiglio comunale cominciare ad impostare un piano, o quanto meno delle linee guida circa le strategie da adottare per reperire i fondi necessari alla copertura del debito? E' vero che il riconoscimento del debito fuori bilancio deve avvenire nell'esercizio in cui matura?
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| 8 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| collodi |
Posted - 26/08/2010 : 15:53:05 Grazie Paolo e Pietrore. Sulla tipologia del debito in questione non ho rinvenuto giurisprudenza, visto che si tratta di un risarcimento per (presunto)danneggiamento di opere d'arte. |
| pietrore |
Posted - 26/08/2010 : 15:28:16 Mi permetto di aggiungere che proprio nel caso di debiti da sentenze, qualora queste traggano origine da contenzioso in materia di lavori pubblici è necessario prestare molta attenzione all'oggetto del contenzioso ed alla sentenza stessa. La stessa Cassa DD.PP con varie circolari ha cerceto di evidenziato e circoscrivere i casi in cui è possibile e legittimo ricorrere al finanziamento. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 26/08/2010 : 12:11:13 Con riferimento alle forme di finanziamento dei debiti fuori bilancio, fino alla riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 era possibile anche fare ricorso a mutui, fermo restando che nella relativa deliberazione consiliare di riconoscimento doveva essere dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. Oggi detta linea di finanziamento non è più percorribile atteso quanto disposto dall’articolo 119 della Costituzione che prevede per gli EE.LL. la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento degli investimenti. L’introduzione di tale principio ha comportato la necessità di intervenire in via legislativa in materia di finanziamento di debiti fuori bilancio ed in tal senso si è provveduto con la Legge n.448/2001 (finanziaria 2002), il cui art.41, comma 4, prevede che: “ Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’art.194 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3”, e quindi all’8 novembre 2001. Il legislatore è intervenuto ulteriormente con la successiva legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003) il cui art.30, comma 15, sancisce che: “Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art.119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione”. Pertanto, è pacifico che i debiti fuori bilancio contratti successivamente all’8 novembre 2001, non per spese di investimento, non possono essere ripianati con l’assunzione di mutui, ed i relativi mezzi di finanziamento vanno reperiti esclusivamente nell’ambito delle risorse proprie ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del TUEL, fatta salva la rateizzazione, da convenire con i creditori, prevista dall’articolo 194, comma 2, TUEL.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 26/08/2010 : 12:02:27 Confermo |
| collodi |
Posted - 26/08/2010 : 11:54:41 Gazie ancora Paolo, un'utlima questione. E' possibile ricorrere ad un muto per la copertura del debito? E' vero che si possono accendere muti solo per la copertura delle spese per investimenti? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 26/08/2010 : 11:17:36 In buona sostanza le sentenze di primo grado son sempre provvisoriamente esecutive; se appellate, e l'appellante nell'atto di appello chiede la sospensione della provvisoria esecuzione, il Giudice dell'appello decide sulla richiesta nei termini e nei modi indicati nell'art. 351. In mancanza di un provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del giudice del gravame,e fino a quando questo provvedimento non c'è, puoi eseguire la sentenza di primo grado. Ho sviluppato analogo problema su http://entilocali.umforumgratis.com che e' il mio forum. Buon lavoro
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| collodi |
Posted - 26/08/2010 : 11:11:56 Paolo, grazie per la risposta. Vorrei porre anche un'altra questione: la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere chiesta solo in sede di appello? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 26/08/2010 : 10:59:14 E' di tutta evidenza che il riferimento alle sole sentenze esecutive trova riscontro nella modifica apportata all'art. 382 c.p.c. dall'art. 33 della l. 353/1990, secondo cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti.La previsione legislativa di cui alla lettera a), comma 1, art. 194 d.lgs 267/2000, fa riferimento alle sole sentenze esecutive senza distinguere tra sentenze esecutive irretrattabili e sentenze immediatamente esecutive, ma non ancora definite, che consentono di interporre gravame.
Non può, a questo punto, tralasciarsi di rilevare che tale distinzione, poco valorizzata dal legislatore, rende di fatto difficile indicare un preciso percorso a cui dovrebbe attenersi l'ente locale. Orbene, nel caso di sentenza passata in cosa giudicata l'ente locale deve procedere all'adempimento dello iussum iudicis, null'altro potendo eccepire. Nel caso, invece, di sentenza non ancora definitiva, si pone nella pratica il problema dei tempi e delle modalità di pagamento del debito.Per meglio dire, la mancanza di un principio generale al quale attenersi richiede di ricercare, di volta in volta, le soluzioni più adatte al caso concreto, promuovendo un atteggiamento di collaborazione fra l'autorità amministrativa e il suo creditore anche attraverso ipotesi transattive tendenti alla falcidia, se non altro, dell'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori dovuti.Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs n. 267/2000, una deliberazione consiliare da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità.
Abbiamo già osservato che l'art.194, comma 1, lett.a) ha inteso assoggettare alla procedura di riconoscimento tutti i debiti derivanti da sentenza esecutiva che, in considerazione della loro natura e delle modalità del loro perfezionamento, debbono considerarsi estranei alla volontà dell'ente e al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa.
Ebbene, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al "sistema bilancio", non può non osservarsi, però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi di debito previste dal citato art.194.
Per fermare il discorso con una sintesi, si può evidenziare che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio.
In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
E' chiaro che il debito avrà un diverso peso sul bilancio a seconda che lo stesso trovi o meno copertura finanziaria in un impegno di spesa assunto precedentemente nelle previsioni della sua insorgenza. In ogni caso, spetta alla puntuale valutazione dell'ente l'opportunità di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri del bilancio. A ben vedere, quest'ultima osservazione parrebbe mostrare, ancora una volta, la peculiarità che caratterizza i debiti derivanti da sentenze esecutive, nel senso che essi - inserendosi nell'ambito di una particolare trama normativa - pretendono, in relazione alle caratteristiche delle singole liti, una costante e prudente valutazione dell'ente. Fino alla notifica della sentenza non e' possibile il riconoscimento ( o meglio la copertura finanziaria visto che e' una sentenza )ma sicuramente come sopra detto e' bene effettuare un preventivo accantonamento delle somme.
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