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T O P I C    R E V I E W
pola Posted - 30/07/2010 : 08:49:20
Il nostro Comune ha dato in locazione alcuni terreni per l'installazione di impianti di telefonia mobile. Uno di questi contratti è di prossima scadenza e la Società locataria chiede, per il rinnovo, il pagamento esclusivo della TOSAP (art. 3 d. lgs. 259/2003)senza nessun altro onere finanziario (canone di locazione!).
Poichè si tratta di impianti presenti oramai in tutta Italia, vorrei avere un confronto per verificare quale sia la soluzione ideale per il rinnovo della concessione.
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 30/07/2010 : 11:12:48
Consiglio operativo: si risponda alla societa' " non concediamo il terreno" , e vedete la reazione.
pola Posted - 30/07/2010 : 09:39:47
Grazie per l'ottima risposta.
Il problema, però, nasce dal fatto che la Società locataria rivendichi che, ai sensi dell'art. 93 c. 2 del decreto citato, gli enti locali possono imporre solo il pagamento della TOSAP e quindi non possono richiedere il canone di locazione.
In poche parole la TOSAP dovrebbe sostituire il canone!
PaoloGros1958 Posted - 30/07/2010 : 09:05:34
In diverse occasioni la giurisprudenza ha precisato che l'esistenza di una concessione non vale di per se ad escludere l'applicazione della tassa.
In altre parole, il fatto che l'ente territoriale abbia concesso al privato di utilizzare uno spazio pubblico non esclude affatto che la sottrazione all'uso pubblico della superficie occupata avvenga per fatto del privato, o comunque su accordo tra il privato e l'amministrazione, e, soprattutto, nell'interesse del privato medesimo.
Nel sistema non si configura alcuna incompatibilità tra il canone di concessione e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico in quanto trattasi di proventi assolutamente diversi, per natura e fondamento.
Da un lato, il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.
D’altro canto, la tassa ha natura strettamente pubblicistica, e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico territoriale ed a carico di tutti i soggetti che occupino spazi pubblici di pertinenza dell'ente stesso.
Argomenti a sostegno della compatibilità tra canone concessorio e tosap si rinvengono in alcune disposizioni di legge che appare utile richiamare.
Già l’art. 18, del D.P.R. 26/10/72, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col D.Lvo n. 507/93) recitava che: <Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche>.
Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., nel testo integrato con l’art. 145, comma 55, della legge 23/12/00, n. 388, prevede: <Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario>.
Dopo l’entrata in vigore del citato decreto 507/93 è stata emanata la legge 28/12/95, n. 549 la quale, all’art. 3, comma 64, ha statuito che <Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni>.
Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127, che al comma 63 dell'art. 17 prevede che .
In altre parole, dalle richiamate disposizioni normative si evince che il Legislatore ha sempre riconosciuto compatibile con la TOSAP il canone d’uso degli spazi ed aree pubbliche.
Inoltre, deve essere richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale[5].
Anche nella decisione in commento, la possibilità di cumulo tra TOSAP e canone di concessione è ritenuta legittima sulla base di due presupposti:
a)la normativa in materia (cfr., il citato art. 9, comma 7, del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.);
b)l’orientamento giurisprudenziale già formato sul punto[6].
Tutto ciò precisato, si ritiene corretta l’impostazione seguita dai giudici di primo grado in quanto non si ravvisa nessuna duplicazione d’imposta (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice) stante le richiamate diversità (di natura e presupposti) per l’applicazione dei proventi in questione.




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