| T O P I C R E V I E W |
| MASSIMO |
Posted - 04/05/2010 : 19:07:28 In Consiglio Comunale vengono riconosciuti alcuni debiti fuori bilancio che trovano copertura finanziaria nel capitolo del Bilancio 2010 dopo aver ricevuto la disponibilità di alcuni creditori alla riduzione dei compensi e all'atto transattivo. Nello stesso atto deliberativo vengono riconosciuti altri debiti ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000 senza ricevere alcun consenso transattivo con i creditori ma RICONOSCENDO IL DEBITO E DANDO COPERTURA FINANZIARIA nell'esercizio 2011. Poichè il Regolamento Comunale non prevede il parere preventivo dei Revisori dei Conti, tale procedura può essere impugnata dal Professionista visto che al debito occorre dare copertura immediata?? Come vi comportereste in tal senso.... l'atto deliberativo è legittimo???? Grazie!!! |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 05/05/2010 : 07:31:01 Al primo punto : Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo. Al secondo punto : Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell’art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l’ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l’imputazione della spesa all’esercizio in cui il debito è sorto. Il principio dell’economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall’art. 193 dell’ordinamento siano mmediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell’ente.
Quindi nel primo caso non si e' in presenza di debito fuori bilancio poiche' atto transattivo mentre finanziare il debito fuori bilancio che non deriva da atto transattivo nel 2011 non e0 legittimo poiche' viola il principio dell'economicita' e non solo poiche' e’ ammesso il pagamento tramite il ricorso ad un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, da concordare con i creditori, e tramite l’accensione di mutui, ai sensi degli artt. 202 e seg. del T.U., salvo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 41 della legge finanziaria per il 2002, occorre agire in questo modo.
Su tale deliberazione, per i motivi suesposti occorre dare parere contabile contrario in quanto la stessa Corte a cui obbligatoriamente dovra' essere inviata la deliberazione , sollevera' tali questioni di legittimita' invitando l'ente a provvedere altrimenti e comunque in modo giuscontabile corretto. ________ |
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