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 cessione del credito

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T O P I C    R E V I E W
carla Posted - 03/05/2010 : 12:35:54
Quali potrebbero essere gli svantaggi, per un ente locale, tra la "cessione del credito" ed il "mandato irrevocabile all'incasso", poste in essere da un proprio fornitore?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
nicola torelli Posted - 14/05/2010 : 18:49:06
I controlli prima dei pagamenti sono sempre obbligatori nei confronti del soggetto creditore e non nei confronti di quello "riscuotitore".
La cessione di credito viene effettuata con atto unilaterale: la clausola della irrevocabilità non è diretta all'ente che deve procedere al pagamento, bensì al soggetto a cui il pagamento viene ceduto. La cessione è funzione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi rispetto all'amministrazione e tali rapporti si possono modificare prima che il pagamento venga effettuato. A mio parere la revoca da parte del soggetto cedente è sempre possibile, come cautela utilizzerei quella di chiedere la sottoscrizione al soggetto che doveva ricevere il pagamento di presa d'atto (se liberatoria meglio ancora) dell'intervenuta revoca.
Cordialmente, Nicola
pola Posted - 14/05/2010 : 12:39:33
A proposito di cessione di credito: Può il cedente (ditta appaltatrice di un ente locale) revocare una cessione che lui stesso ha dichiarato essere "definitiva e irrevocabile"?
Quali sono i presuposti giuridici?
Come si deve comportare il Comune (in questo caso "ceduto")?
carla Posted - 04/05/2010 : 09:00:25
In particolare: nel caso del mandato irrevocabile all'incasso, in cui non c'è cessione del credito, devo comunque effettuare le verifiche per la regolarità contributiva e per i pagamenti superiori ad € 10.000,00, prima di pagare il mandatario?
comunedilipomo Posted - 03/05/2010 : 13:41:52
argomento interessante. ho trovato questo

http://www.tidona.com/pubblicazioni/maggio05_1.htm

Come ha infatti chiarito la giurisprudenza, la cessione di credito ed il mandato all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia (ed in ciò essendo assoggettati a discipline in parte analoghe), si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato in rem propriam conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva (così, Cassazione civile , sez. III, 03 dicembre 2002, n. 17162).
Da ciò la conseguenza che il creditore può validamente cedere il proprio credito anche dopo aver conferito ad altro soggetto un mandato irrevocabile all'incasso del suddetto credito, sempre che, prima della cessione, il mandatario in rem propriam non abbia già incassato le somme relative, atteso che tale fatto, determinando l'estinzione del credito, ne renderebbe impossibile la cessione (Cassazione civile , sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054).
Ciò premesso, essendo prevista nel contratto stipulato tra le parti la sola cessione del credito ed essendo i due istituti incompatibili, ne consegue che non può essere rilasciato l’assenso per il mandato irrevocabile di cui all’art 1723 c.c.

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