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 parere di regolarità contabile

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T O P I C    R E V I E W
bitetto Posted - 22/04/2010 : 09:59:13
Ho trovato di qualche interesse la sentenza n. 523 del 17.09.2009 della Corte dei Conti - Toscana richiamata dalla rassegna di informazione giuridica della Regione Veneto n. 11 del 17.04.2010 di cui di seguito riporto uno stralcio:

..................

FATTO

Con atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità depositato presso la segreteria di questa Sezione il 3 novembre 2008, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i sigg.ri E. e R., a titolo rispettivamente di dirigente del servizio personale (il sig. R.) e di ragioniere capo (il dott. E.) del Comune di T. in quanto ritenuti responsabili di un danno all’Erario pari ad € 27.352,96, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

Nella specie l’Amministrazione Comunale di T. (AR) aveva disposto, con delib. n. 87 del 5 luglio 2001 il comando del dipendente rag. Luciano Gori, categoria D, presso il Senato della Repubblica, quale membro della segreteria del segretario della Presidenza del Senato.

Con la medesima delibera l’ Amministrazione Comunale dava atto che il provvedimento non comportava alcuna spesa per l’ Ente, poiché il trattamento economico spettante al rag. Gori, sebbene corrisposto dal Comune, sarebbe stato poi rimborsato interamente dal Senato, a fronte di regolare rendiconto annuale.

Sino al 2003 l’Amministrazione Comunale aveva corrisposto al rag. Gori il trattamento tabellare, avendo sospeso a decorrere dal 2 luglio 2001 (decorrenza del comando, in seguito cessato il 5 febbraio 2005, data del decesso del rag. Gori) il pagamento delle indennità di posizione e di risultato di cui egli godeva sino a quel momento (nella misura minima prevista dal CCNL 31 marzo 1999).

Con istanza in data 23 aprile 2003 il sig. Gori chiedeva all’Amministrazione comunale il pagamento, con decorrenza dalla data del comando, delle indennità di posizione e di risultato connesse alla posizione organizzativa dallo stesso rivestita al momento del comando, ai sensi del suddetto accordo di comparto.

Il segretario comunale del Comune di T., dott. R., nella sua qualità di dirigente del servizio personale, con determinazione n. 548 del 10 giugno 2003, adottato previo parere di regolarità contabile emesso ex art. 53 l. 142/1990, siccome modificato dall’art. 17/85 – 86 l. n. 127/1997, dal ragioniere capo dr. E. disponeva il pagamento in favore del sig. Gori, a titolo di arretrati, della somma di complessiva di € 27.352,96, costituente, secondo la Procura, danno erariale per le indennità di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, oltre gli oneri riflessi.

Il complesso degli importi corrisposti al sig. Gori (anche dopo il comando) della retribuzione di posizione e di risultato, connesse alla posizione organizzativa che egli rivestiva sino a quella data presso il Comune appariva, secondo la Procura contabile, totalmente illegittima, costituendo una erogazione contra legem non dovuta, e costituiva un danno erariale per l’erario del Comune prima, e del Senato della Repubblica poi, atteso che quest’ultimo aveva effettuato il rimborso in favore del Comune.

Le disposizioni normative in materia, infatti, deduceva la parte attorea (artt. 7, comma 5, e 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), configuravano una relazione tra le prestazioni effettivamente rese e la corresponsione di indennità

Di tale somma l’Amministrazione Comunale aveva ottenuto il rimborso da parte del Senato della Repubblica, siccome attestato nella nota 5 giugno 2008 n. 10360 del Sindaco di T..

Il danno causato al Comune prima e, in seguito, al Senato della Repubblica (cd. danno ad ente diverso) era imputabile ai due convenuti, il dr. R., segretario comunale (e quindi organo di consulenza giuridica ed Amministrativa del Comune) che, in qualità di dirigente del servizio personale, aveva adottato la determinazione n. 548 in data 10 giugno 2003, ed il dott. E., ragioniere capo il quale aveva espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 l. 142/1990, siccome modificato, sulla menzionata determina senza rilevare l’illegittimità e la non debenza della spesa.

...........

In ordine alle deduzioni rese dal dr. E., secondo cui il parere (di regolarità contabile) ex art. 49 T.U.E.L. era limitato a profili cartolari e riguardava unicamente la copertura finanziaria della spesa, la parte attorea asseriva che il parere, ex art. 151, comma 4, TUEL, investiva la legittimità e regolarità contabile e finanziaria della spesa anche sotto il profilo sostanziale (cfr. artt. 49 e 151 T.U.E.L.), né una norma regolamentare (art. 22 del regolamento comunale) poteva limitare le prerogative ed i doveri del responsabile del servizio finanziario in materia. D’altro canto il carattere indebito della spesa appariva evidente, visto che, per quanto potesse intendersi in maniera restrittiva l’ambito del parere di regolarità contabile, giammai poteva ritenere non pertinente ad esso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato di un soggetto che non prestava attività di servizio presso l’ente, anche sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali della magistratura contabile.

Sicché con riferimento all’indebito esborso del Comune di T. il P.M. contabile citava in giudizio gli odierni convenuti per quivi sentirli condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di € 27.352,96 (o di quella ritenuta congrua dal Collegio) per la parte a ciascuno ascritta, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Con memoria del 19 marzo 2009 si costituiva in giudizio il dott. Rodolto E., il quale deduceva che l’adozione dell’atto (riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato al rag. Gori), spettava, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 165 del 2001, in via esclusiva ai titolari di posizioni dirigenziali o comunque apicali, sussistendo una chiara distinzione tra il potere di valutazione dei pubblici interessi spettanti al dirigente e la funzione di verifica contabile esercitata dal responsabile del Servizio finanziario nell’elaborazione del relativo parere di regolarità contabile.

Deduceva, il convenuto, che l’art. 107 del T.U.E.L. individuava le competenze della dirigenza all’ interno degli enti di appartenenza, demandando alle norme dettate dagli statuti e regolamenti.

E in applicazione della normativa primaria il "Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi" (artt. 30, 55, 56 e 61) del Comune di T. individuava i dirigenti quali titolari esclusivi delle competenze attuative tecnico–gestionali previste dalla legge con le relative responsabilità.

In riferimento al parere di regolarità contabile espresso sulla determina n. 548 del 10 giugno 2003, il legale difensore del dott. E., ribadiva che quest’ ultimo si era limitato a verificare gli aspetti di propria competenza, in conformità al dettato normativo di rango primario (pareri di regolarità contabile di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 77 del 1995 e degli artt. 49 e 151 e 162 del T.U.E.L. in seguito) e del regolamento di contabilità (art. 22).

In specie il dott. E. si era limitato a verificare la disponibilità delle risorse impegnate, non potendo rientrare nelle sue competenze il parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente, e non potendo, pertanto, concernere una sindacabilità dei presupposti legittimanti l’adozione degli atti dirigenziali "anche sotto il profilo sostanziale".

Deduceva, il convenuto, che l’art. 153 del TUEL, e la elaborazione giurisprudenziale in riferimento ai poteri sindacatori del responsabile del servizio finanziario, in sede di rilascio del parere di regolarità contabile, escludeva la sindacabilità delle scelte e delle valutazioni operate dal competente organo gestionale dell’Amministrazione comunale: in altri termini la verifica del responsabile finanziario atteneva alla verifica della conformità dell’atto alle norme dell’ordinamento finanziario e contabile in generale e del regolamento di contabilità, a prescindere da ogni valutazione di legittimità generale o sindacato nel merito degli atti, compiti che esulavano dalla sua competenza.

Ne derivava che la determina di riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato era di esclusiva pertinenza del dirigente del servizio personale, e nessun nesso causale correva tra il parere espresso nell’ambito di propria competenza ed il preteso danno erariale, non riconducibile alla sua responsabilità, che investiva solo profili di competenza funzionale legati alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie sui competenti capitoli di spesa, agli aspetti fiscali, al rispetto dei principi contabili del bilancio di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 77 del 1995 (trasfusi nell’art. 162, comma 1, del T.U.E.L.) ed ai principi contabili contenuti nel regolamento contabile.

Concludeva, il dott. E., per il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

......................

DIRITTO

La domanda è fondata nei sensi di cui in motivazione, per cui va dichiarata la responsabilità dei sigg.ri E. e R.

..............

4. Anche la posizione dell’E., seppure responsabile in misura ridotta, appare non priva di censure.

Deduce, il convenuto, che la determinazione n. 548/03, come atto di gestione ex art. 107 TUEL impegnerebbe la (sola) responsabilità del dirigente che l’adottò, attenendo il parere di regolarità contabile a profili meramente formali attinenti la copertura finanziaria.

Ne deriverebbe la non sindacabilità degli atti dirigenziali da parte del responsabile del Servizio Finanziario privo dei poteri volti alla valutazione della legittimità sostanziale dell’atto e dei suoi presupposti.

Il punto rilevante, nella specie, è la formulazione del parere reso dall’E., il quale ai sensi dell’art. 49 TUEL, "i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi" non costituisce mera rilevanza finanziaria, ma comporta l’obbligo di rilievi sull’illegittimità della spesa soprattutto in presenza di consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che collega il trattamento accessorio alla effettività delle funzioni.

Opinare diversamente, come pure affermato da parte della giurisprudenza richiamata dal legale difensore del sig. E., significa non responsabilizzare, pur in una giusta ripartizione di competenze con diversi livelli di responsabilità, l’attività posta in essere dal funzionario, in specie in palesi esborsi contra legem: cfr., sul punto, la giurisprudenza contabile anche di questa Sezione n. 542/2006 nonché Corte conti Sez. II Centr. 14 febbraio 1997 n. 39 e 14 gennaio 2009 n. 17 e, più in generale, sulla funzione dei pareri per l’adozione delle delibere comunali Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3888.

Di conseguenza va affermata la responsabilità del sig. E., seppure in misura diversa rispetto al sig. R.

Passando alle singole responsabilità, e tendo conto dell’accertamento virtuale che consente di imputare per comportamento omissivo ai funzionari del Senato il 30% del danno erariale, la residua responsabilità va imputata nella misura dell’80% a carico del sig. R. (per un importo pari a € 15.318,00), e nella misura pari al 20% al sig. E. (per un importo pari a € 3.828,00).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei confronti dei sigg. ri R. e E., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

condanna il sig. R. al pagamento della somma di € 15.318,00, oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;

condanna il sig. E. al pagamento della somma di € 3.828,00, oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo
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A. Albanese
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
bitetto Posted - 26/04/2010 : 14:44:05
A mio parere un chiarimento legislativo su che cosa esattamente verta il parere di regolarità contabile è ineludibile. Anche perchè la Corte disapplica le norme contenute nel Regolamento di contabilità che ritiene contra legem (in particolare quelle limitative degli aspetti degli atti sottoposti al parere - sola copertura, aspetti formali, ecc.). La costituenda associazione ha, a mio sommesso avviso, questo argomento da portare nelle opportune sedi.

A. Albanese

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