| T O P I C R E V I E W |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/03/2010 : 07:37:30 Con decreto 8.3.2010 e' stato approvato il modello di certificazione. Sono tenuti gli enti strutturalmenti deficitari e quelli equiparati ( ( enti che non hanno prodotto il certificato al rendiconto con la tabella annessa, gli enti che non hanno approvato il rendiconto entro aprile 2009 ) E' pubblicato sulla GU n.65 del 19.03.2010. La scadenza e' il 31 maggio 2010. |
| 14 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| corrado |
Posted - 15/06/2010 : 15:28:00 ....e pertanto, concludo, quelli che non avevano ancora approvato il rendiconto 2007. Fino al 2006 il ministero dell'interno emanava delle circolari in relazione alla compilazione dei certificati per la dimostrazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale e, in particolare, nella circolare F.L. 3/2006 del 26 gennaio 2006, in vista della scadenza del successivo 31 marzo 2006, viene evidenziato il disposto dell’articolo 243, comma 6, del citato TUEL in base al quale gli enti locali soggetti in via provvisoria agli adempimenti in materia di copertura dei costi dei servizi sono tenuti alla presentazione della relativa certificazione nel caso in cui tale status permanga anche alla data del 31 marzo 2006 (sempre con riferimento al rendiconto della gestione dell’anno 2003). Sembrerebbe dunque coerente ritenere che dovessero essi sottoposti all'obbligo di certificazione i comuni che entro il 31 maggio 2010 non avessero ancora approvato il rendiconto 2007. |
| CONSELVE |
Posted - 15/06/2010 : 12:28:39 Ad uno specifico quesito (fatto il 17/5/2010) relativo all'oggetto, ho finalmente ricevuto, in data odierna, la seguente risposta da parte del Capo ufficio Staff della Direzione centrale della finanza locale: "In proposito, si precisa che al ritardo nell'approvazione del rendiconto dell'anno 2009 oltre il previsto termine del 30 aprile 2010 non consegue l'adempimento della presentazione alla locale Prefettura della certificazione entro il 31 maggio 2010 di cui al decreto 8 marzo 2010, in quanto tale certificazione si riferisce agli enti che risultavano deficitari nell'anno 2009." Saluti Stefano |
| CONSELVE |
Posted - 25/05/2010 : 13:46:03 Ma nessuno si trova in questa situazione? Non c'è qualcuno che approverà il consuntivo 2009 dopo il 31/5/2010? Se si, come vi comportate con la certificazione da fare entro il 31/5? Ho provato a chiederlo al MinInterno ma non mi hanno preso minimamente in cosniderazione. La corte Conti Veneto, con riferimento al 2008 (anche allora avevo approvato il concutivo 2008 in giugno, lo so sono recidivo) mi dice che finchè non approvo il consuntivo ricado nelle disposizioni dell'articolo 243, comma 6 del TUEL. Grazie Stefano |
| corrado |
Posted - 22/04/2010 : 08:19:56 Riporto anche io in alto l'argomento, che penso essere di attualità, almeno per quegli enti che arriveranno in ritardo all'approvazione del rendiconto. I miei dubbi sono ancora molti. In un primo momento avevo pensato che se non fosse intervenuta l'approvazione del rendiconto 2009 entro la data del 31.05.2010 avremmo dovuto presentare il certificato per l'annualità 2009 entro tale data. La cosa però sembra non stare in piedi, considerate le scadenze del 2011 e del 2012 anticipate rispetto a quella ordinaria del 30 aprile per l'approvazione del rendiconto. A questo punto mi viene da pensare che le ipotesi, alternative, possono essere due: 1) non si approva il rendiconto 2009 entro il 31 maggio 2010 si certifica per il 2010 entro la data del 31 marzo 2011 (e così via per gli anni successivi); 2) i termini indicati dal decreto fanno riferimento ai due anni precedenti, ovvero non si certifica tout court se l'approvazione del rendiconto 2009 è avvenuta entro la data del 31 marzo 2011 (e così via per gli anni successivi). Chiedo anche io scusa ma credo che la confusione sia tanta. Qualche collega ha le idee più chiare delle mie sulla questione? Grazie |
| CONSELVE |
Posted - 30/03/2010 : 10:04:49 Scusatemi se torno sull'argomento ma volevo fare un piccolo riepilogo in quanto non capisco alcuni passaggi. Infatti, in alcuni casi abbiamo citato (mi ci metto anch'io) il 30.4.2009 (chè però era il termine del consuntivo 2008) in altri invece il 30.4.2010 (consuntivo 2010). Ora il decreto MinInterno 8.3.2010 parla degli anni 2009/2011. Per cui, se non interpreto male, nel caso non approviamo il rendiconto entro il 31.5.2010 dovremo certificare. Poi però vi sono da certificare le annualità 2010 e 2011 (rispettivamente nel 2011 e nel 2012) per le quali però ile scadenze sono anticipate di due mesi, rispetto a quella di quest'anno, e di un mese rispetto a quella di approvazione del consuntivo. E qui, come ha già fatto Corrado, come ci si comporta? Se il consuntivo 2009 non viene approvato almeno entro il 31.5.2010, bisogna comunque certificare anche il 2010 e il 2011 (ovviamente nel 2011 e nel 2012)? Infine, un'ultima considerazione: il precedente decreto in materia era del 26.3.2007 riferito al triennio 2006-2008. Lì le scadenze per certificare erano il 31.3. degli anni successivi. Ma in questo caso (con riferimento quantomeno al 2006 e al 2007)se un comune non approvava il rendiconto (ad esempio 2006) entro il 30.6.2007 come poteva rispettare il termine del 31.3.2007? Scusatemi ancora ma ho un po' di confusione. Saluti Stefano |
| CONSELVE |
Posted - 24/03/2010 : 09:21:20 Hai ragione Paolo. Avevo interpretato male io le tue parole. Grazie come sempre. |
| corrado |
Posted - 23/03/2010 : 15:19:46 E' un problema che mi sto ponendo anche io in questi giorni. Sono arrivato anche io alla conclusione che se si è approvato "tutto", compreso il rendiconto 2009, entro il 31 maggio 2010 non occorrerà certificare nulla. Mi chiedevo invece se i termini di cui al 31 maggio 2010, 31 marzo 2011 e 2 aprile 2012 siano da riferirsi - sempre nell'ipotesi di cui all'art. 243, comma 6, del d.lgs. 267/2000, al rendiconto dell'anno precedente (esempio, 2009 da approvarsi entro il 31.05.2010) o ancora a quello dell'anno prima. In tale ultimo caso, penso che di problemi non ce ne sarebbero...... |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/03/2010 : 15:08:21 Per Stefano: sopra ho scritto : art.243 comma 6 lettera b T.U. "....sino all'adempimento. Quindi si e' tenuti all'adempimento se non si e' approvato il rendiconto nei termini di legge ( aprile 2009) e nel termine di trasmissione ( maggio 2010) non si e' ancora provveduto.
Il decreto infatti aggiunge all'art.2 : sono tenuti gli enti locali cui art,243 comma 6 qualora tale status permanga alle date cui al successivo art .3 ...maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009...
Stiamo dicendo la stessa cosa e quindi : se un comune ha approvato il rendiconto, anche oltre il 30.4,( ma prima di maggio 2010 per il rendiconto 2009) non deve inviare nulla.
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| CONSELVE |
Posted - 23/03/2010 : 14:44:34 Scusami Paolo se il tenore delle mie risposte può sembrare polemico. Ma non è assolutamente così, credimi. Sei veramente un valore aggiunto per questo forum. Tuttavia, secondo me, se un comune ha approvato il rendiconto, anche oltre il 30.4, non deve inviare nulla. Così come per la lettera a) sono tenuti gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa, così anche per quelli della lettera b) l'obbligo permane se non vi è stata assoluta approvazione del consuntivo. Il termine adempimento, per me, è da riferisi all'aver approvato il consuntivo. Tu sei proprio convintissimo che non sia così? Eventualmente hai delle note/circolari/comunicazioni dell'UTG in questo senso? Altrimenti faremo anche questa certificazione. Tanto farne 300 o farne 301 che cambia. Stefano |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/03/2010 : 13:39:23 Non c'e' nulla di cui scusarsi , siamo tutti colleghi ed in qualche modo cerchiamo di aiutarci e quando possiamo a ...difenderci dalle mille tegole che ci fanno cadere giornalmente in testa. |
| aringella |
Posted - 23/03/2010 : 13:18:16 Assolutamente Paolo, nessun terrorismo contabile, al contrario la tua presenza nel forum, come la presenza di Stefano e di altri che tempestivamente rispondono è fondamentale per me e credo per tutti noi. Chiedo scusa. Grazie Paolo e Stefano. Valeria |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/03/2010 : 12:06:30 art.243 comma 6 lettera b T.U. "....sino all'adempimento. Quindi si e' tenuti all'adempimento se non si e' approvato il rendiconto nei termini di legge ( aprile 2009) e nel termine di trasmissione ( maggio 2010) non si e' ancora provveduto.
Il decreto infatti aggiunge all'art.2 : sono tenuti gli enti locali cui art,243 comma 6 qualora tale status permanga alle date cui al successivo art .3 ...maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009...
Pensavo fosse sottointeso e non volevo fare del terrorismo contabile. |
| CONSELVE |
Posted - 23/03/2010 : 10:29:37 L'articolo 2 del decreto 8.3.2010 fa riferimento, al 2° comma, all'articolo 243, comma 6, del TUEL che testualmente recita: 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2: a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della stessa; b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento. Pertanto, secondo me, se hai approvato il consuntivo anche dopo il termine del 30/4 non sei soggetta perchè ai adempiuto. Stefano |
| aringella |
Posted - 23/03/2010 : 09:24:49 Dalla lettura sembrerebbe, quindi, che pur avendo approvato il rendiconto nell'anno 2009, il fatto di non averlo approvato nei termini di legge ossia entro il 30/04/2009, obbligherebbe alla trasmissione della certificazione dei servizi a domanda individuale?...Il condizionale è d'obbligo perchè vorrei tanto che non fosse così!! |
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