| T O P I C R E V I E W |
| PaoloGros1958 |
Posted - 17/03/2010 : 11:21:14 TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2010 NOTA METODOLOGICA ESPLICATIVA ………..omissis Trasferimenti a favore dei comuni compensativi della minore imposta ICI da abitazione principale In ordine ai trasferimenti compensativi per minori entrate ICI sull’abitazione principale, si fa presente che l’articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha integrato lo stanziamento preesistente ed il successivo comma 128 ha abrogato l'applicazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del rimborso prescritte dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008. La dotazione attuale per l’anno 2010 è pari a 3.364 milioni di euro, sostanzialmente equivalente, pertanto, all’importo totale dei minori introiti certificati dai comuni nel corso del 2009, sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1 aprile 2009
Gli adempimenti certificativi e gli obblighi di comunicazione del primo semestre 2010:
- la nuova certificazione, da presentarsi entro il 31 marzo 2010 ( probabile fine maggio 2010 ), dell’incremento di gettito ICI per l’anno d’imposta 2009 relativo ai fabbricati ex rurali, ex “E” e di categoria “B”; - la certificazione, da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno 2010, della perdita di gettito ICI per l’anno d’imposta 2009 relativa ai fabbricati di categoria “D” a seguito dell’attribuzione della rendita catastale; - la nuova modalità di trasmissione, da effettuarsi entro il 31 marzo 2010, al Ministero dei dati dei versamenti ICI relativi al secondo semestre 2009; - la trasmissione, entro il 30 aprile 2010, dei dati acquisiti nell’ambito della gestione della TARSU e della TIA.
l’articolo 77-bis, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, entro il 30 aprile 2009, i Comuni debbano trasmettere al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito accertato nell’anno 2008, il cui modello è stato approvato con Dm del 1° aprile 2009
NULLA E’ PREVISTO NEL 2010 PER IL 2009 E QUINDI RIMANE VALIDA LA CERTIFICAZIONE GIA’ TRASMESSA NEL 2009.
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