| T O P I C R E V I E W |
| comunedilipomo |
Posted - 01/02/2010 : 10:03:48 Interessantissimo articolo su italia oggi del 1/2/2010 pag. 18 che riassume la deliberazione della Corte Lombardia in tema di Leasing (1139/2009, che si aggiunge alla famosa 87). In sostanza questi i punti critici:
1. L’opzione di riscatto dell’opera deve essere opzionale; 2. Il bene oggetto della locazione finanziaria deve essere suscettibile di formare oggetto della proprietà privata, ossia non possono aver oggetto del leasing beni non commerciabili o facenti parte del patrimonio indisponibile; 3. tempistica del diritto di superficie del terreno, se di proprietà pubblica, rispetto al contratto di leasing; 4. Convenienza rispetto ad altre forme di indebitamento; 5. Rischi di realizzazione totalmente esternalizzati; 6. Rispetto della normativa sul patto e sul limite di indebitamenti, il leasing non deve essere una manovra elusiva.
Non ho trovato al deliberazione ( sul sito siamo a 1045 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Deliberazi/scriptnno-2009/index.asp, qualcuno la possiede?
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| 15 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| CONSELVE |
Posted - 31/03/2010 : 12:18:01 Attenzione purtroppo dove c'è scritto scrpitnno-2009 deve leggersi Anno-2009. Non so perchè il messaggio non lo legga. Stefano |
| CONSELVE |
Posted - 31/03/2010 : 12:15:49 Il link corretto è questo: http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pronunce/Pronunce--/scriptnno-2009/Deliberazione-n.-254-del-01.03.2010-Bareggio--MI-Astegiano-PRSE.doc_cvt.htm |
| comunedilipomo |
Posted - 30/03/2010 : 16:45:11 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pronunce/Pronunce--/scriptnno-2009/Deliberazione-n.-254-del-01.03.2010-Bareggio--MI-Astegiano-PRSE.doc_cvt.htm
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| mario58 |
Posted - 26/02/2010 : 18:16:12 e' possibile avere copia della delibera. Grazie- responsabilefinanze@comune.besanainbrianza.mb.it |
| SIL |
Posted - 24/02/2010 : 23:22:27 Posso averne copia anche io? Molte grazie. respsettcontabile@comune.sanprisco.ce.it |
| serenella30 |
Posted - 18/02/2010 : 11:31:50 finanze@comune.mottavisconti.mi.it Grazie anche da parte mia per l'invio della delibera. Chiara |
| comunedilipomo |
Posted - 03/02/2010 : 15:46:09 Concordo con corrado. I risparmi degli anni precedenti che sono confluiti in avanzo ( non oso parlare di efficacia ed efficiaienza poichè a volte gli avanzi si generano per cattiva gestione, ossia prelievi tributari superiori ai servizi offerti, vedasi l'applicazione delle addizionali in passato) ad oggi non sono comunque utilizzabili se non per ridurre l'indebitamento. Inoltre, eventuali virtuosismi che venissero applicati non pemetterebero comunque il rispetto della normativa sul patto negli anni di pagamento dei sal delle opere, favorendo solo il raggiungimento degli equilbri di bilancio. In sostanza gli amministatori, e per sfortuna i resp.del servizio fin., hanno le mani legate e come nel passato la normativa permette/obbliga al ricorso di escamotage più o meno legittimi ( vedasi i risultati delle esternalizzazioni nel passato o il delirio generato dai derivati). |
| corrado |
Posted - 03/02/2010 : 15:30:39 Mi complimento anche io con PaoloGros1958 per la completezza della sua digressione (peraltro non è la prima volta) su una tematica certamente innovativa. Credo sia impossibile non condividere il tutto. Lascio però a tutti una domanda, che so già che non potrà trovare risposta ma sarà certamente da stimolo ad una riflessione: l'attuale formulazione normativa del patto di stabilità che - scusatemi i termini poco tecnici - rendono sempre più difficile la vita proprio agli enti che i criteri di economicità, efficienza ed efficacia li hanno sempre messi in campo (magari non indebitandosi ed ottenendo così saldi finanziari positivi, che era devono replicare....) porta davvero ad una sana gestione del bilancio? o , penalizzando il conto capitale, in ultima analisi rischia di portare al depauperamento del patrimonio pubblico? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 03/02/2010 : 14:44:39 ... e termino
Stimolare gli enti ad una sana gestione del bilancio significa anche saper individuare i canali di finanziamento più economici e di minor impatto sul bilancio e, quindi, sulla collettività. E' a mio avviso necessario per tutto il sistema pubblico, ma soprattutto per gli enti locali, di agire sul proprio bilancio utilizzando criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In questo contesto parlavo di principi generali di bilancio poiche' solo ad extrema ratio il leasing ( con un bilancio molto ingessato) che non viola principi contabili ma li elude costando comunque di piu' ai contribuenti. ........ma e' solo una mia personale opinione |
| comunedilipomo |
Posted - 03/02/2010 : 12:24:51 capperi, che trattato. Lo leggerò con attenzione. Ringrazio per la competenza dimostrata |
| PaoloGros1958 |
Posted - 03/02/2010 : 11:23:52 Alcune motivazioni che potrebbero portare ad un parere negativo: Il diverso impatto fiscale di un’ operazione di leasing rispetto all'indebitamento. Il D.P.R.633/1972, all’ art.3 inserisce tra le prestazioni di servizi soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), anche le concessioni di beni in locazione, intendendo per tale anche la locazione finanziaria (Circ. Min., 30 gennaio 1975, n.3/4/26). Secondo la disciplina giuridica, nella fase compresa tra la consegna del bene e la scadenza del contratto, l’ utilizzatore paga l’ imposta su ciascuna delle rate di canone; all’ atto del riscatto, paga l’ IVA sulla quota residua13. La differenza rispetto ad un’ operazione di debito è rappresentata dalla diversa ripartizione temporale del costo dell’ IVA. Sulle rate di ammortamento l’ ente non è chiamato a versare un’ imposta che ha già pagato nella fase di realizzazione dell’investimento (in tal caso l’ IVA sarà pagata in funzione degli stati avanzamento lavori – Sal). Inoltre,nel leasing si rileva un maggior aggravio derivante dal fatto che l’ IVA è pagata su un canone comprensivo anche di importi che per la loro natura non sono legati alla realizzazione dell’ opera: oneri di assistenza e quota di profitto della società di leasing. Per concludere, si offre uno spunto al tema delle garanzie. Mentre un’ operazione di debito è garantita dal sistema della delegazione di pagamento, il mancato pagamento di un canone di locazione viene regolato dal contratto sottostante, il quale generalmente prevede la risoluzione del contratto stesso. Sempre in tema di rischi, si può, infine, citare il rischio dell’ utilizzatore nel caso di fallimento del concedente: se da un lato l’ utilizzatore può rilevare una certa convenienza nel fatto di non essere proprietario del bene, dall’ altro, l’ eventuale fallimento della controparte produce l’ inserimento del bene del patrimonio sul quale tutti i creditori, tra cui l’ ente pubblico, si avvarranno per la soddisfazione delle proprie posizioni. La soluzione adottata dalla Corte dei Conti in definitiva, sottolinea la natura di spesa corrente del canone di leasing, rinviando “ agli usuali criteri classificatori” la definizione della spesa per il riscatto. In questo contesto si adotta la posizione della Corte dei Conti per supportare le analisi sul diverso impatto che un’ operazione di leasing può avere sul bilancio degli enti territoriali. Nella valutazione del pareggio economico, in cui si richiede che le entrate correnti siano superiori alla sommatoria delle spese correnti e delle quote di rimborso dei mutui, il canone impatta ovviamente sulle sole spese correnti, non rientrando nel Titolo III del bilancio dell’ ente. Pertanto, a fronte di un investimento realizzato attraverso la formula del leasing, il pareggio economico non viene intaccato quando si verificano tutte le ipotesi previste nell’ analisi: l’ importo complessivo del canone è pari alla rata di ammortamento pagata su un’ operazione di debito; la durata dell’ operazione è la medesima del piano di ammortamento del debito; la decorrenza del rimborso coincide. Il discorso cambia se, invece, il tasso implicito dell’ operazione risulta più alto del tasso effettivo rimborsato sul mutuo o sul prestito obbligazionario o, anche a parità di tasso, la durata è più breve. Sicuramente esistono almeno tre distinti casi in cui la rilevazione del canone di leasing può determinare delle variazioni in termini di equilibri di bilancio: a) se il tasso di interesse implicito è più alto, la rata complessiva sarà più onerosa e per garantire sia l’ equilibrio economico che finanziario sarà necessario accertare risorse aggiuntive del proprio bilancio. b) Se la durata dell’ ammortamento è più breve (si ricorda che per i mutui con la Cassa depositi e prestiti e con il sistema bancario non può essere inferiore ai dieci anni) il valore assoluto del canone sarà più alto, con ripercussioni sugli equilibri di parte corrente. c) Se la struttura finanziaria dell’ operazione, espressa in termini di decorrenza del piano di ammortamento, è differente dalle classiche operazioni di mutuo, dal momento in cui l’ operazione avrà validità, si rileverà una variazione in termini di equilibrio. In conclusione, nell’ ipotesi di un’ operazione di leasing, sarà necessaria una maggiore attenzione agli equilibri del bilancio, che saranno intaccati dall’ immediata rilevazione del canone (a partire dalla data di godimento del bene), dal maggior peso che questo avrà, ogni qualvolta la durata dell’ operazione sarà inferiore ai dieci anni, e infine dal maggior costo espresso in termini di Tasso di interesse implicito. La definizione dell’ impatto di un’ operazione di leasing sul limite di indebitamento è immediata,infatti, il canone si colloca tra le voci delle spese correnti nell’ Intervento 4 “Utilizzo di beni di terzi” e non in quello relativo agli Interessi passivi (Intervento 6 della classificazione economico funzionale delle spese correnti). ...segue |
| barbara.broni |
Posted - 03/02/2010 : 08:30:45 Potresti inviarla cortesemente anche a me. Grazie barbara.rampini@comune.broni.pv.it |
| bitetto |
Posted - 03/02/2010 : 07:56:02 La Corte dei Conti Lombardia (per quello che rilevo dallo stralcio allegato all'audizione della Corte al Parlamento) definisce il contratto di leasing elusivo del divieto di indebitamento per le amministrazioni non in regola con il patto di stabilità solo ove le condizioni contrattuali che si adottano si discostino da quelle tipiche previsto dalla legge (obbligo di riscatto invece che facoltà, rischi di costruzxione e gestione dell'opera a carico P.A. invece che società di leasing, ecc.). In assenza di alterazioni, da attestarsi a cura del servizio lavori pubblici, non vedo come il parere del RSF possa essere negativo salvo il caso in cui l'onere di pagamento dei canoni non sia compatibile con gli equilibri complessivi di bilancio.
A. Albanese |
| PaoloGros1958 |
Posted - 03/02/2010 : 07:38:05 L'operazione in se' e' sicuramente una elusione artata all'indebitamento ma come tale non puo' certo essere sanzionata e comporre danno erariale , valutando l'elusione come una "forma legittima di aggiramento delle norme". Detto questo ritengo che il parere contabile possa essere o contrario o favorevole in valutazione che l'operazione di leasing e' inserita nel bilancio e ne contribuisce alle risultanze finali lo esprimerei contrario poiche' ogni forma di elusione contabile, pur legittima, viola i principi contabili generali . |
| comunedilipomo |
Posted - 02/02/2010 : 22:01:28 provvedero a breve ad inviare la sentenza. Dalla lettura la corte lombardia sembra osteggiare le operazioni di leasing. le considera innzanzitutto norme elusive del patto. Non è chiaro se in caso di non rispetto nell'anno precednete e quindi elusivo delle relative sanzioni ( considerando il leasing alla stregua dell'indebitamento) o anche nel patto dei bilanci futuri.
Secondo voi in un bilancio di previsione che prevede l'operazione de leasing puo essere espresso un parere disgiunto, ossia favorevole per il bilancio e patto e sfavorevole per l operazione di leasing.
Visto che nella relazione dei revisori da inviare alla corte è espressamente chiesto linserimento di operazioni di leasing, sulla base della risposta affermativa la corte scriverà all ente e convocherà revisori, sindaco e resp servizio finanziario, da cui vorrei cercare di prevenire eventuali responsabilità . |
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