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 riconoscimento debiti fuori bilancio

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T O P I C    R E V I E W
annam Posted - 27/01/2010 : 17:25:58
Si può riconoscere un debito fuori bilancio rinviando a tempi successivi il finanziamento?
Ad esempio all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ma chiaramente dopo l'approvazione del rendiconto?
Grazie
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
annam Posted - 28/01/2010 : 09:47:08
Grazie Paolo, come sempre sei un grande. Ora mi cerco il parere della Corte dei Conti che mi hai citato...
Grazie mille.
PaoloGros1958 Posted - 28/01/2010 : 07:40:29
Tutto e' possibile ma poco sensato.
L'art. 194 del T.U.E.L. elenca tassativamente i casi in cui sia possibile procedere legittimamente al riconoscimento di debiti fuori bilancio in virtù del prescritto obbligo di copertura finanziaria nei procedimenti di spesa di cui agli artt. 191 e 193 del T.U.E.L. ed 81, 4° comma, Cost. e, quindi, del principio volto a garanzia degli equilibri di bilancio.
Devono essere soddisfatte due antitetiche esigenze ossia la salvaguardia della funzionalità per garantire continuità ai propri servizi oltrechè l’ obbligo di fronteggiare le proprie consistenze debitorie ivi incluse quelle fuori bilancio ma riconosciute ex art. 194 succ. prima della assunzione di nuove spese dovendo essere il L'omessa programmazione dell’ impegno (anche a seguito di un piano di rateizzazione sui due esercizi successivi a quello in cui è avvenuto il riconoscimento) viola il disposto di cui agli artt. 193, 2° e 3° comma, e 194 del T.U.E.L..
Il Comune devea conformarsi ad una tempestiva esecuzione con sollecito pagamento degli importi dovuti escludendosi il ricorso a strumenti che differiscano l’ adempimento. Sotto il profilo erariale, infatti, se l'assolvimento del debito viene tardivamente adempiuto con conseguente aggravio di oneri accessori e/o di spese per eventuali procedure esecutive, il pregiudizio patrimoniale pubblico si aggrava inesorabilmente.
A mio parere il riconoscere il debito e demandare la copertura finanziaria ad atti successivi è priva del requisito della certezza e quindi contrastante coi principii di vericidità ed attendibilità del bilancio. ( si approva il rendiconto e l'avanzo non e' sufficiente etc etc).
Che poi molti Comuni lo facciano e' cosa diversa , ma la Corte ( Emilia Romagna delibera 20/2007) in tali casi conclude :
...il comportamento serbato dal Comune di cui trattasi è difforme dalla sana gestione finanziaria conseguendone l’ invito all’ Ente alla adozione delle opportune misure correttive .

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