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T O P I C    R E V I E W
giuseppe1972 Posted - 11/12/2009 : 12:20:24
Il consiglio comunale delibera il riconoscimento di debiti fuori bilancio,(rappresentati sostanzialmente da spese legali relative a cause intentate contro il Comune, che si sono concluse con l'assoluzione dell'Ente, per un importo complessivo superiore ai 100 mila euro), prevedendo la copertura degli stessi, attraverso l'accensione di un mutuo con un istituto di credito privato disponibile a ciò.
Si chiede a Paolo Gros ed agli altri colleghi:
1)è lecita tale procedura, ovverosia contrarre un mutuo per coprire spese non di investimento, ma sostanzialmente spese correnti anche se non ripetitive?
2) Il responsabile del servizio, il revisore ed anche la maggioranza del Consiglio comunale che approva tale comportamento, a quali rischi vanno incontro rispettivamente, in caso di contestazione da parte della minoranza?
3) Esistono sentenze della Corte dei conti che trattano questa problematica.
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 17/12/2009 : 07:25:04
idem , sempres psese legali erano.
mariel68 Posted - 14/12/2009 : 16:41:14
anche se quelle spese legali erano relative a spese di investimento?
PaoloGros1958 Posted - 14/12/2009 : 07:37:02
Con riferimento alle forme di finanziamento dei debiti fuori bilancio, fino alla riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 era possibile anche fare ricorso a mutui, fermo restando che nella relativa deliberazione consiliare di riconoscimento doveva essere dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
Ai sensi art.41 comma 4 della legge 448/2001 . " Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell’articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Il legislatore è intervenuto ulteriormente con la successiva legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003) il cui art.30, comma 15, sancisce che: “Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art.119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione”.

Ergo, la procedura non e' lecita.


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