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T O P I C R E V I E W
Franca
Posted - 26/11/2009 : 11:17:43 Buongiorno, sto ricevendo da fornitori le istanze di cessione dei crediti secondo la modulistica allegata al decreto. Il comma 6 dell'art. 1 prevede, tuttavia, che tale cessione avveng nel rispetto delle forme dell'art. 117 del D. Lgs 12.4.2006 n. 163 (codice contratti). Questo articolo, al comma 2 prevede che per la P.A. le cessioni avvengano solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (come per il factoring, per intenderci). Quindi la procedura in realtà non è affatto snellita e riguarda, come al solito, solo contratti di un certo importo, anche se nel decreto viene citata la procedura di verifica per i pagamenti di importo superiore ai 10.000 euro. Ma quale "piccolo" fornitore può sopportare l'onere di un rogito che annullerebbe di fatto il guadagno della prestazione (oltre a ricevere con ritardo il compenso spettante)? Grazie