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 debiti fuori bilancio

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T O P I C    R E V I E W
GIA Posted - 24/11/2009 : 17:14:03
1° CASO
ditta "alfa" impegno di spesa di euro 10.000,00 fatto nel 2005. Nel 2008 fa decreto ingiuntivo per 10.000,00 + spese legali ecc. Nel 2009 devo considerare qualcosa come debito fuoti bilancio?

2° CASO

ditta "alfa" impegno di spesa di euro 10.000 fatto nel 2005. Nel 2009 fa decreto ingiuntivo per 10.000,00 + spese legali ecc. Nel 2009 devo considerare qualcosa come debito fuori bilancio?

3° CASO

ditta "alfa" impegno di spesa di euro 10.000,00 fatto nel 2005. Nel 2009 si scopre che la sorte capitale non è 10.000,00 ma 12.000,00. Nel 2008 o 2009 fa decreto ingiutivo + spese legali ecc. Cosa devi considerare come debito fuori bilancio.

ALTRO DILEMMA

le sentenze di primo grado rispetto alle quali il giudice ha determinato la immediata esecutività debbono essere rriconosciute come debito fuori bilancio? e se l'avvocato chiede e ottiene la sospensione dell'immediata esecutività deve lo stesso essere riconosciuto come debito fuori bilancio?

se lo riconosco come debito fuori bilancio e quindi lo porto in contabilità e poi il giudice da ragione all'ente?

1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 25/11/2009 : 10:20:20
Nell’attuale sistema giuscontabile sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:
sentenze esecutive : la norma sintetizza il precedente disposto, ma senza introdurre alcuna modificazione. Sono infatti da ritenersi "esecutive" sia le sentenze passate in giudicato, sia le sentenze immediatamente esecutive;
E' chiaro che l'ente pubblico deve contemperare due esigenze contrapposte:
la salvaguardia della funzionalità dell'ente, che deve assicurare la necessaria continuità ai propri servizi;
l'obbligo di far fronte a tutti i debiti prima di assumere nuove spese, in conformità anche al principio di attendibilità del bilancio.
Ciò premesso, si pone il problema dei tempi e delle modalità di pagamento del debito derivante da sentenza immediatamente esecutiva, ma non ancora definitiva (debito che nella normativa precedente al DLgs n. 77/1995 non era riconoscibile). Sono emerse infatti alcune perplessità in ordine alla necessità di pagare immediatamente somme cospicue a seguito di sentenza non ancora passata in giudicato: a parte la difficoltà non trascurabile di reperire il finanziamento senza pregiudicare gli equilibri economico-finanziari, una volta pagato il debito si porrebbe il problema di come ripetere la somma in caso di vittoria in Cassazione. Il problema si è fatto oggi più pressante, considerato che le sentenze di primo grado sono molto spesso immediatamente esecutive.
Di norma occorre deliberare e pagare i debiti con la massima sollecitudine. Qualora però l'ente, disponendo di idonei elementi difensivi, decida di ricorrere in Cassazione, dovrà cercare soluzioni in grado di bilanciare l'interesse ad ottemperare alla giustizia con altre non meno rilevanti esigenze di tutela dell'interesse pubblico

Sarebbe certamente opportuno concordare con la controparte forme di pagamento coperte da garanzia (pagamento immediato dietro presentazione di fideiussione; pagamento su deposito vincolato, da rendere disponibile alla controparte solo dopo l'esito in Cassazione). E' stata persino sostenuta la legittimità di un rinvio del materiale pagamento fino al passaggio in giudicato della sentenza, ferma restando l'opportunità di procedere subito quantomeno al riconoscimento del debito e al suo inserimento in bilancio (in particolare prevedendo nel bilancio pluriennale l'onere di ammortamento dell'eventuale mutuo), a garanzia sia del debito stesso, sia degli equilibri finanziari di lungo periodo, in modo da evitare che il predetto rinvio possa pregiudicare la solvibilità da parte dell'ente - il che si tradurrebbe in un eccessivo e ingiustificato sacrificio del soggetto da risarcire.




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