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 RUOLO COATTIVO INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

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T O P I C    R E V I E W
antonia Posted - 26/10/2009 : 16:37:03
come va iscritto in bilancio un ruolo coattivo emesso per incassare infrazioni al codice della strada? per il totale delle infrazioni irrogate e non pagate o per una percentuale tra il 15-20%? ed in tal caso, qual è il riferimento normativo relativo a tale percentuale?
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
bitetto Posted - 09/11/2009 : 13:57:59
Una volta ho comunque ascoltato (e apprezzato) il seguente adagio:

"Il Regolamento serve a chi non si sa regolare"

Saluti

A. Albanese
bitetto Posted - 09/11/2009 : 13:56:38
Osservatorio finanza locale

Principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio"
Principio n. 18 (in generale per il principio della prudenza) e n. 20 (specificatamente per gli oneri di urbanizzazione - ripreso + volte anche in pareri della Corte dei Conti)

A. Albanese
PaoloGros1958 Posted - 09/11/2009 : 13:35:45
Non ci sono , e' una scelta dettata dal solo buon senso.
mariel68 Posted - 09/11/2009 : 09:17:15
potete pubblicare riferimenti di pronunce che consigliano gli accertamenti per cassa per piacere?
angelo60 Posted - 30/10/2009 : 08:41:17
Condivido pienamente quanto espresso da Paolo.
Accertamento secondo il criterio di cassa:
"Accertato" uguale a "Incassato" dei vari ruoli per ogni anno.
PaoloGros1958 Posted - 28/10/2009 : 07:17:03
Ho dato la classica risposta accademica su "come si deve fare " , nel concreto pero' onde evitare di avere una enorme massa crescente di ra per ruoli in sofferenza presso il concessionario per quel che mi riguarda ho da termpo provveduto ad adottare il sistema " di cassa " , ovvero accerto cio' che incasso .
Infatti ancora oggi si potrebbero avere ruoli in sofferenza del 2003 o precedenti e:
quanto sono leggibili i rendiconti di Equitalia ?
quanti e quali verbali di pegno negativo equitalia invia ? ( normalmente sono tentati pegni che nel diritto non sono titolo giuridico all'eliminazione del ra.
Questa e' la parte pratica che viola mille principi contabili ma che permette di non applicare o spendere avanzo che non avra' forse mai la sua manifestazione monetaria.
bitetto Posted - 27/10/2009 : 14:42:04
Offro un'altra chiave di lettura fermo restando che la risposta di Paolo non fa una grinza sotto il profilo formale.

La preoccupazione di tutti noi quando accertiamo un ruolo coattivo è la certezza che una parte abbastanza grande dello stesso non andra' mai(per svariate cause) in ricossione. Si pone l'esigenza di evitare che il complessivo accertamento (+ o - grande) sia utilizzato immediatamente nel corso dell'esercizio o con applicazione dell'avanzo nell'anno successivo. Cosa fare ?

Premesso che un principio contabile non scritto ma ormai affermatosi in pronunce della Corte, in documenti della RGS, dell'Osservatorio, ecc. è quello della prudenza suggerisco tre strade in ordine di mia preferenza:
1. Accertamento intregrale nell'anno n, residuo attivo nell'anno n + 1 con contestuale vincolo della corrispondente parte dell'avanzo di amministrazione all'incasso effettivo delle somme;
2. Accertamento integrale nell'anno n, stralcio del residuo dalla contabilita' nell'anno n + 1 o n + 2 e registrazione dello stesso nelle immobilizzazione finanziarie quale credito di dubbia esigibilità;
3. Accertamento effettuato con criterio di cassa.

Saluti

A. Albanese

PaoloGros1958 Posted - 27/10/2009 : 14:24:40
Al 100% ed ovviamente per un lungo numero di anni comporra' residuo attivo che diminuira' man mano che il concessionario riversera' gli importi . Ultimato il ruolo con conto giudiziale i pegni infruttuosi saranno oggetto di cancellazione della quota rimanente del ra.
Si deve inserire a ruolo solo il 50% in caso di ricorso pendente in cui il trasgressore non abbia chiesto la sospensione del pagamento ma questo in sede di redazione del ruolo coattivo e non in sede di consegna al concessionario.

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