| T O P I C R E V I E W |
| claudio |
Posted - 18/09/2009 : 13:34:52 Con apposita delibera di variazione una parte dell'avanzo di amministrazione NON vincolato è stata impiegata per finanziare una certa spesa di investimento, e pertanto allocata al titolo II^. Posto che non si volesse più effettuare tale spesa, è secondo voi possibile, con altra variazione, utilizzare tale somma per il finanziamento di spese correnti, in pratica allocandola al titolo I^ ? (cosa che trattandosi di avanzo non vincolato avrei legittimamente potuto fare dall'inizio). Grazie. |
| 12 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| CONSELVE |
Posted - 23/09/2009 : 08:43:17 Anche da parte mia Paolo non vi era nessuna intenzione di fare polemica, volevo solo chiarire il mio punto di vista. Qundi mi scuso se quanto da me scritto può essere sembrato offensivo. Buon lavoro anche a te. Stefano |
| PaoloGros1958 |
Posted - 23/09/2009 : 07:58:37 Il forum e' per aiutarci vicendevolmente nel quotidiano. Non intendevo certo fare alcuna polemica , probabilmente mi sono male espresso e mi scuso con Stefano , che ovviamente stimo come collega.
Spesso queste questioni ci infervorano piu' del dovuto ma tante opinioni sono comunque sempre positive. Le mie sono sempre risposte asettiche e comunque mai riferite al modo di operare del collega o dei colleghi che scrivono e che rispetto in assoluto. Buon lavoro. |
| CONSELVE |
Posted - 22/09/2009 : 15:08:51 Mi scuso (forse non sono stato abbastanza umile nell'usare una terminologia corretta e giustamente mi sono stati messi i puntini sugli i!), ma ritenevo sottinteso che nel provvedimento che verrà adottato debebano essere riportate le argomentazioni corrette evidenziando la modificazione della volontà amministrativa di cambiare destinazione all'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione. Quello che non capisco è perchè l'amministrazione sia impossibilitata a cambiare idea (indipendentemente dalla brutta figura politica) dispondendo, in un momento successivo, diversamente da quanto disposto in precedenza argomentando, come già detto, in maniera puntuale. Invece, sarebbe andato bene portare il tutto in avanzo di amministrazione congelando risorse sino al 30 aprile successivo?!?. P.S. Ex nunc (nonostante le mie ridottissime conoscenze) so anch'io cosa vuol dire. Saluti, Stefano. |
| claudio |
Posted - 22/09/2009 : 12:22:29 Vedo che il mio quesito ha generato una interessante discussione...comunque ho interpellato il revisore, il quale, sentiti altri colleghi revisori, considera possibile la cosa, motivandola adeguatamente; ritiene tuttavia opportuno che sia il medesimo organo che ha deliberato l'originaria destinazione dell'avanzo a dovere adottare l'atto di modifica....nel mio caso pertanto dovrà essere una delibera di Consiglio, e non di Giunta con successiva ratifica consiliare. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 22/09/2009 : 11:50:09 La revoca non puo' essere solo sottintesa in quanto occorre dare atto che il provvedimento precedente non abbia ancora terminato di esplicare i suoi effetti e su atto che abbia efficacia solo istantanea ma che non sia già stati portati ad esecuzione. La Revoca amministrativa è un atto amministrativo di 2° grado (avente ad oggetto, cioè, un precedente atto amministrativo), con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè "da ora, da questo momento"), un atto amministrativo "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" (art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005).
A mio avviso la revoca di fatto non e' sufficiente ...in considerazione che come spesso scrivo ..e' solo una mia umile opinione e nulla piu'. |
| CONSELVE |
Posted - 22/09/2009 : 10:07:04 Ma cosa ha a che vedere una seria programmazione con il parere della regolarità contabile? La programmazione la fanno i politici e si assumeranno loro la responsabilità delle scelte che fanno. Quindi non capisco l'ultima affermazione di Paolo. Ribadisco: per me dal punto di vista contabile non c'è alcuna irregolarità e non è necessaria alcuna revoca ma solo una nuova destinazione dell'avanzo di amministrazione, che, ovviamente, essendo successiva alla precedente di fatto la "revoca". Stefano |
| PaoloGros1958 |
Posted - 19/09/2009 : 21:24:20 Certo che il Consiglio puo' rivedere le proprie scelte ma annullando in revoca la deliberazione che destinava quella parte di avanzo. Mi sembra pero' il gioco delle tre carte. L'importante e' una seria programmazione !
Al di la' di questo ognuno procede come meglio crede anche perche' e' chi procede che sottoscrive la regolartita' contabile . |
| claudio |
Posted - 19/09/2009 : 15:12:50 Credo che a questo punto occorra che io interessi il revisore, ma in definitiva concordo con quanto detto dall'amico Stefano di Conselve...credo che ciò che conta sia il rispetto dei vincoli di destinazione dell'avanzo non vincolato, e mi pare legittimo pertanto riallocare dal tit. II^ al tit. I^. Se io non impegnassi e lo mandassi in avanzo con l'anno successivo, costituirebbe automaticamente avanzo per spese di investimento e non lo potrei più utilizzare per la copertura di spese correnti. |
| CONSELVE |
Posted - 19/09/2009 : 08:51:29 Secondo me, invece, la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato, diversamente da quanto fatto con precdente provvedimento (con il quale era stato deciso di destinarlo alla copertura di spese di investimento), per spese correnti è più che possibile così come previsto dall'articolo 187 del TUEL. Non capisco perchè il consiglio non possa rivedere quanto deciso in precedenza, nel corso del medesimo esercizio finanziario, relativamente alla destinazione dell'avanzo di amministrazione. Per cui, per me, Claudio può fare tranquillamente la ri-destinazione dell'avanzo non vincolato. Stefano |
| PaoloGros1958 |
Posted - 18/09/2009 : 16:27:51 Automaticamente !!! E' l'amministrazione che decide a fine anno quali somme finanziate da avanzo portare a rrpp. Cosi' non fosse , una volta finanziata un' opera me la trovo a rrpp l'anno dopo e la mantengo ab aeternum? Finanzio con avanzo , non riesco a decidere od impegnare nell'anno ma ritengo che tale opera sara' iniziata l'anno successivo e quindi , anche in assenza di impegno specifico proprio perche' finanziata da avanzo la porto a rrpp : ma solo in questo caso in cui di " automatico" vi e' solo la mancanza di impegno specifico ( manca infatti il creditore ) |
| marcoviti |
Posted - 18/09/2009 : 15:33:30 Per Paolo Non sono d'accordo poichè ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle Spese in c/capitale si considera automaticamente impegnato e quindi non può andare in economia aumentando quello dello scorso anno. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 18/09/2009 : 13:40:04 Puoi stornare l'importo a titolo II a favore di spese dello stesso titolo ovvero non impegnare e mandarlo nuovamente in avanzo da utilizzarsi l'anno successivo. |