| T O P I C R E V I E W |
| kicerog |
Posted - 09/09/2009 : 11:48:44 Con delibera della giunta comunale venivano apportate variazioni al bilancio 2009, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.L.vo 267/2000; Entro i prescritti 60 giorni successivi, così come esplicitamente riportato nel richiamato comma 4 dell’art. 175, il consiglio comunale non ha ottemperato alla ratifica dell’atto stesso,nè, ha provveduto nei successivi 30 giorni ad adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Lo stesso atto ,decaduto, nell’arco temporale della sua validità ha prodotto effetti contabili quali, l'adozione di determinazioni e pagamenti. Il consiglio comunale intende riproporre le variazioni al bilancio 2009, confermative di quelle di cui al decaduto atto, legittimando contestualmente gli atti già prodotti dalla deliberazione ormai decaduta,nonchè sanare i rapporti sorti con i creditori. Sulla proposta rilascerò parere di regolarita contabile e copertura per le variazioni, contestualmente, ritengo di NON dover rilasciare alcun parere ( RICHIESTO DAL SEGRETARIO COMUNALE ) in merito alla legittimazione da parte del consiglio degli atti già assunti.
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| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 13/09/2009 : 20:51:16 Stendendo un velo pietoso sulle richieste del " segretario" ( direbbe Di Pietro che ci azzecca?) dovresti dare parere contrario alla regolarizzazione ex post degli atti assunti ( impegni e quanto altro) a seguito dell'atto di variazione GC non ratificato nei termini. L'atto e' nullo e non annullabile , cosi' come tutti gli altri atti. Tutte le spese assunte o pagate costituiranno debiti fuori bilancio che in questo modo il CC dovrebbe riconoscere e non appoggiare la tesi del segretario che nel caso sta' riscrivendo il T.U. 267/2000. Alla variazione in se' occorre invece ( se cosi' e') parere favorevole in quanto in detta variazione nulla deve essere detto rispetto a una " sanatoria" di atto nel diritto decaduto. |
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