| T O P I C R E V I E W |
| Andrea |
Posted - 05/09/2009 : 18:08:12 Ai fini del Monitoraggio Patto 2009 sul Sito del Dott.Delfino Si Legge: Il Ministero Economia e Finanze ha fornito in questi giorni, su richiesta di alcuni Comuni, interpretazione estensiva all’applicazione dell’art. 9 bis comma 1 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che recita: “Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Il Ministero conferma che la base di riferimento, per il conteggio dell’ammontare da decurtare dalla spesa rilevante patto, sono i residui passivi a titolo II al 31.12.2007 (quindi residui di competenza 2007 e residui da residui 2006, 2005, 2004 ecc.). Tale base puo’ essere fatta valere per i pagamenti effettuati dal 01.01.2009 al 31.12.2009 in conto residui, ammettendo TUTTI i pagamenti in conto capitale nella misura così determinata. Un esempio chiarisce il concetto: Residui passivi al 31.12.2007 = 10.000.000 Possibile detrazione teorica dalle spese rilevanti patto = 400.000 Caso a) Pagamenti fatti nell’anno 2009 (si intende dal 01.01.2009 al 31.12.2009) a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007 = 600.000. In questo caso l’Ente decurta dalle spese rilevanti patto 400.000 Caso b) Pagamenti fatti nell’anno 2009 a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007 = 280.000. In questo caso l’Ente decurta dalle spese rilevanti patto 280.000. SE PERO’ L’ENTE HA FATTO NEL 2009 ANCHE PAGAMENTI A TITOLO II SU RESIDUI 2008 O IN CONTO COMPETENZA 2009 PER ALTRI 300.000 (quindi totale pagato 2009 a titolo II competenza + residui = 580.000) PUO’ COMUNQUE DECUTARE DALLE SPESE RILEVANTI PATTO 400.000 Caso c) Pagamenti fatti nell’anno 2009 a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007, su residui 2008 e su competenza 2009 = 360.000. In questo caso l’Ente decurta dalle spese rilevanti patto 360.000. Rileviamo con piacere un altro sforzo del Ministro dell’Economia e Finanze per venire incontro alle esigenze degli enti, posto che dal gruppo di lavoro tecnico sembrava emergere invece una interpretazione più restrittiva.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 13/09/2009 : 21:01:01 L'interpretazione di Baldof mi pare corretta . Vado a memoria perche' sono appena tornato dalle ferie ma se non erro il ragioniere dello stato ( proprio in risposta ad un articolo di Piscino) su Italia Oggi di giovedi' o venerdi' scorso ha chiarito. Ancorche' mi sembrasse chiaro anche prima... |
| baldof |
Posted - 08/09/2009 : 10:07:37 CONCORDO PIENAMENTE SUL FATO CHE IL CALCOLO DEL 4% VA EFFETTUATO SUL TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI RISULTANTI NEL TITOLO 2° DEL CONTO CONSUNTIVO 2007 (SOMMATORIA DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2006 E PRECEDENTI + QUELLI RISULTANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2007). NEL 2009 PORTO IN DETRAZIONE L'EQUIVALENTE DEL 4% DEI PAGAMENTI EFFETTUATI SIA A COMPETENZA CHE A RESIDUI DEL TITOLO 2°.
HO DELLE PERPLESSITA DOVE ALLOCARE TALE IMPORTO NEL MODELLO DI MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO, (MONIT/09/CPM)
NEL RIGO " S5" TOTALE PAGAMENTI AL TITOLO 2° CALCOLATI GIA AL NETTO DEL 4%?????
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| Andrea |
Posted - 07/09/2009 : 16:23:01 IN PROPOSITO LA MIA INTERPRETAZIONE E LA SEGUENTE: I PAGAMENTI AVVENUTI SUI RESIDUI 2007 E PRECEDENTI( E SOLO QUESTI ), EFFETUATI DAL 01.01.2009 AL 31. 12.2009 RESIDUI 2007 E PRECEDENTI 15.000.000,00 4% 600.000,00 SE I PAGAMENTI AVVENUTI SUI RESIDUI 2007 E PRECEDENTI( E SOLO QUESTI ), EFFETUATI DAL 01.01.2009 AL 31. 12.2009 NON RAGGIUNGONO LA PERCENTUALE STABILITA (es.500.000), DETRARRE 500.000. MA SE L'ENTE HA FATTO NEL 2009 ANCHE PAGAMENTI AL TITOLO II SU RESIDUI 2008 O IN CONTO COMPETENZA 2009 PER ALTRI 300.000 (quindi totale pagato 2009 a titolo II competenza + residui = 800.000) PUO COMUNQUE DECURTARE DALLE SPESE RILEVANTI PATTO 600.000.00 . SEI PAGAMENTI FATTI NELL�ANNO 2009 A TITOLO II IN CONTO RESIDUI, SU RESIDUI AL 31.12.2007, SU RESIDUI 2008 E SU COMPETENZA 2009 = 550.000. IN QUESTO CASO L�ENTE DECURTA DALLE SPESE RILEVANTI PATTO 550.000.
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| marconar |
Posted - 07/09/2009 : 12:17:27 Anche io mi associo....l'interpretazione mi ha messo dei dubbi! Qualcuno ci sa dare chiarimenti? |
| corrado |
Posted - 07/09/2009 : 10:50:36 Infatti ho chiesto conferma...perché anche per me non c'erano molti dubbi.... |
| annam |
Posted - 07/09/2009 : 10:41:14 A me sembrava che non ci fossero dubbi.... Nella legge, così come scritta, perchè avrei dovuto mettere in dubbio che la somma detraibile non fosse riferita a tutti i mandati titolo 2 del 2009? Se non ci fosse stata l'interpretazione avrei preso una cantonata? |
| corrado |
Posted - 07/09/2009 : 09:36:04 Riprendendo l'esempio numerico fatto capisco bene che posso detrarre 400.000 (4% dei residui passivi al 31.12.2007) indipendentemente dal fatto che i pagamenti in conto capitale, pari ad almeno 400.000, li faccia a valere sulla competenza, sui residui 2008 o sui residui 2007 e retro? O mi sfugge qualcosa? |
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