Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
marcoviti
Posted - 08/08/2009 : 21:22:13 Il Comma 4 dell'art. 208 del codice della strada prevede che i comuni devono destinare una quota pari al 50% dei proventi di contravvenzione al codice della strada al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, finanziamento dei piani urbani per il traffico, fornitura dei mezzi tecnici per la vigilanza stradale, realizzazione di piste ciclabili ed altri interventi di incentivazione della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10% della predetta quota, per la sicurezza stradale di utenti deboli quali bambini, anziani, pedoni e ciclisti. Tale destinazione va fatta ovviamente in sede di predisposizione del bilancio di previsione? Credo che sia necessaria per poter validamente effettuare impegni di spesa vincolati a tali entrate. Quando la norma parla di "fornitura di mezzi tecnici per la vigilanza stradale" ma un comune prende a noleggio l'apparecchio per la rilevazione delle infrazioni, è corretto far rientrare gli eventuali utili alle società da cui si noleggiano le macchine (il tutto previsto nel contratto di nolo) in quella quota complessiva del 50%? Inoltre se le somme non sono utilizzate, non applicandosi le norme di residui perenti non vanno mai annullati ma un responsabile del servizio dovrà attendere dalla giunta l'utilizzo, è giusto? Leggevo da qualche parte che per queste entrate a destinazione vincolata occorre anche costituire il vincolo sulla cassa e non solo la correlazione tra impegni e accertamenti, giusto?