| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 09/07/2009 : 08:41:53 Succede questa situazione. Sentenza a noi sfavorevole, con condanna anche alle spese legali. Pignoramento. Assegnazione delle somme. Primo problema: come sistemare contabilmente questa situazione? Secondo problema: l'assegnazione è relativa anche alle spese legali. L'avvocato incassa quanto a lui dovuto. E noi come facciamo a versare la ritenuta? Dobbiamo versarla entro il mese successivo? Spero di essere stato chiaro. Grazie. |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 09/07/2009 : 14:46:10 Ok Mariella ha centrato nel segno. In effetti l'art.15 comma 2 della recentissima manovra di estate chiarisce finalmente una questione molto vecchia e dibattuta sulla qualita' di sostituto di imposta in caso di esecuzione stabilendo che e' sostituto il " terzo esecutato" .
Il problema nel caso di un comune e' ben comico in quanto il " terzo" e' l'agente contabile tesoreria ( la banca ) che e' comunque soggetto terzo in riferimento all'esecutato ( comune).
L'art. 15, comma 2 - integrando l’art. 21, comma 15, legge n. 449/1997 - chiarisce in modo espresso che, nel caso di pagamento di somme eseguito mediante pignoramento presso terzi, “questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Si precisa, tuttavia, che la ritenuta deve essere eseguita solo “qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte” (ad esempio, redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, plusvalenze da esproprio, etc.).
La fattispecie riguarda, ad esempio, l’ipotesi in cui venga eseguito un pignoramento presso il datore di lavoro di somme dovute dal lavoratore ovvero quando sia eseguito presso un istituto bancario il pignoramento di somme dovute al lavoratore. In tali casi, ove il terzo pignorato rivesta la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973, è tenuto ad effettuare la ritenuta nella predetta misura del 20%.
La norma, individuando con precisione il soggetto tenuto all’effettuazione della ritenuta, impedisce che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta, come avveniva in passato a causa dell’incertezza interpretativa; queste somme, così, non potranno più sfuggire al fisco in quanto dovranno necessariamente essere incluse nella dichiarazione personale dei percipienti e il versamento della ritenuta comporterà, in ogni caso, un incasso anticipato per l’Erario.
|
| MARIELLA |
Posted - 09/07/2009 : 12:59:32 quote: Originally posted by PaoloGros1958
E' strano si sia giunti al pegno ma comunque tale pegno ( avvenuto credo presso la tesoreria) nasce da sentenza esecutiva per cui e' finanziabile con l'avanzo quale debito fb. Se il pagamento fosse avvenuto sulla sentenza esecutiva il comune avrebbe pagato l'importo richiesto e l'avvocato della controparte ( nei limiti indicati in sentenza) avrebbe dovuto produrre parcella ed in quel caso l'ente agiva quale sostituto di imposta direttamente nei confronti del legale applicando l'irpef 1040. In presenza di pegno ritengo invece che ne l'esecutato ( il comune) ne il terzo esecutato ( tesoreria ) rivestano la fattispecie di sostituto per cui non siano tenuti alla ritenuta per le spese legali. Ritengo infine che le spese dirette di esecuzioni non siano riconoscibili ma purtroppo ascrivibili a chi ha permesso l'esecuzione pur in presenza di sentenza.
LEGGEVO QUALCOSA DI INNOVATIVO SU QUESTO ARGOMENTO SULL'INTERESSANTE COMPENDIO DELLA MANOVRA D'ESTATE IN 150 VOCI DE IL SOLE 24 ORE SULLA SEMPRE PIU' INTERESSANTE STRISCIA DELLE NEWS DI QUESTO SITO. PAOLO: RISPONDI AL QUESITO SULL'ART. 92 COMMA 5 CODICE CONTRATTI CHE HO POSTO STAMANE? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 09/07/2009 : 12:34:49 E' strano si sia giunti al pegno ma comunque tale pegno ( avvenuto credo presso la tesoreria) nasce da sentenza esecutiva per cui e' finanziabile con l'avanzo quale debito fb. Se il pagamento fosse avvenuto sulla sentenza esecutiva il comune avrebbe pagato l'importo richiesto e l'avvocato della controparte ( nei limiti indicati in sentenza) avrebbe dovuto produrre parcella ed in quel caso l'ente agiva quale sostituto di imposta direttamente nei confronti del legale applicando l'irpef 1040. In presenza di pegno ritengo invece che ne l'esecutato ( il comune) ne il terzo esecutato ( tesoreria ) rivestano la fattispecie di sostituto per cui non siano tenuti alla ritenuta per le spese legali. Ritengo infine che le spese dirette di esecuzioni non siano riconoscibili ma purtroppo ascrivibili a chi ha permesso l'esecuzione pur in presenza di sentenza. |
|
|