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 IVA AGEVOLATA SU OPERE DI URBANIZZAZIONE

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T O P I C    R E V I E W
ale68 Posted - 18/06/2009 : 10:59:14
Secondo voi sull'acquisto di materiali a completamento di un'opera di urbanizzazione (faretti per illuminazione parcheggio) acquistati con un'economia all'interno del quadro economico dell'opera (costruzione di nuovo parcheggio), è possibile chiedere l'applicazione dell'iva agevolata al 10%?
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
ale68 Posted - 18/06/2009 : 11:23:53
Spiego meglio il mio problema: sull'appalto per la costruzione di un nuovo parcheggio è stata applicata l'iva al 10% in quanto costruzione di opera di urbanizzazione primaria. Ora, a completamento di tale opera, l'ufficio tecnico intende acquistare dei faretti per l'illuminazione del nuovo parcheggio e mi chiede di rilasciare alla ditta fornitrice l'attestazione per l'applicazione dell'iva agevolata al 10%. Io ho dei dubbi in quanto non si tratta di contratto di appalto ma di acquisto di beni seppure a completamento di un'opera di urbanizzazione primaria. Tali beni inoltre non erano previsti nel quadro economico dell'opera.
PaoloGros1958 Posted - 18/06/2009 : 11:09:40
Min. finanze - Ris. 11/10/01, n. 157/E)



L'Agenzia delle Entrate, in un caso di interpello, ha ricordato quali sono i criteri discriminanti per il riconoscimento dell'IVA agevolata alle opere di urbanizzazione.

Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un impianto sportivo di quartiere.

La legge elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue:

- asili nido e scuole materne;

- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

- mercati di quartiere;

- delegazioni comunali;

- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

- impianti sportivi di quartiere;

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

- aree verdi di quartiere.

Ai fini della qualificazione di questi immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che questi immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Tali opere sono, quindi, identificate come quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell'ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

Infatti, la norma agevolativa tende a tassare con un'aliquota IVA ridotta (10 per cento) le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell'uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), siano indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, inoltre, che il termine "quartiere", riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi non può intendersi restrittivamente in senso letterale, ma va interpretato in senso logico-evolutivo, tenendo conto della attuale realtà urbanistica.

Pertanto le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate "di quartiere" non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione di un piccolo centro abitato; ciò al fine di non limitare l'applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri.

Inoltre, affinché possa ritenersi agevolabile la realizzazione di un "impianto sportivo di quartiere", è necessario che questo impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell'intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, o dipendenti comunali o simili.






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