| T O P I C R E V I E W |
| mariel68 |
Posted - 13/05/2009 : 09:37:14 le plusvalenze da alienazione di immobili di propietà comunale possono essere usate per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui (art.1, co.66, l.311/2004) e per finnaziare spese non permenenti connesse alle finalità di cui all'art.187 comma 2 del tuel (art.3, co.28, l.350/2003). Secondo voi tra queste ultime finalità può essere inserita la spesa per debiti nei confronti di partecipate del comune? Trattasi di perdite di esercizio che non possono essere coperte dal patrimonio netto della società,che risulta già al di sotto del minimo (la società è in liquidazione in esercizio provvisorio). Queste spese, potrebbero rientrare nelle "spese di funzionamento non ripetitive" di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.187 del tuel? grazie a chi vorrà rispondermi |
| 4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| mariel68 |
Posted - 18/05/2009 : 12:00:31 mi potrebbe dare riferimenti sulla posizione della procura della Corte dei Conti, per piacere. E' estremamente importante per me, devo dare parere sul bilancio di previsione e non vorrei trovarmi nei guai...proprio non ci tengo! |
| PaoloGros1958 |
Posted - 18/05/2009 : 07:36:14 Hai esattamente compreso . Questo peraltro e' il modo di pensare della procura della corte , discutibili o meno che sia, proprio in relazione alla stretta che e' stata data in materia di controllo sulle partecipate. |
| mariel68 |
Posted - 15/05/2009 : 17:32:58 quindi lei non ritiene utilizzabili queste entrate per la copertura delle spese di esercizio provvisorio, ma solo in caso di azzeramento e ricostituzione del capitale al minimo legale? con la locuzione al di sotto del minimo mi riferivo in realtà al capitale che è già al di sotto del minimo legale... la società è in liquidazione e, trattandosi di un servizio esenziale, nelle more, si è autorizzato un esercizio provvisorio con l'approvazione da parte dei soci, di volta in volta, della previsione delle spese di gestione e, quindi, della quota di queste che dovranno coprire i soci in base alla percentuale di partecipazione... mi pare di capire che secondo lei queste spese (a differenza di quelle di ricostituzione del capitale al minimo legale) non possano essere considerate comprese tra quelle "di funzionamento non ripetitive" di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.187 del tuel, giusto? grazie dell'aiuto. |
| PaoloGros1958 |
Posted - 13/05/2009 : 11:36:31 Tali entrate finanziano normalmente spese in conto capitale (titolo II di spesa), ai sensi dell’art. 199, comma 1, lettera c) del Tuel e della struttura generale del bilancio. Le fattispecie suindicate (L. 350/2003, art. 3, comma 28 e L. 311/2004, art. 1, comma 66) costituiscono, invece, delle eccezioni al principio generale dell’equilibrio di parte corrente ai sensi dell’art. 162, comma 6 del Tuel, nella misura in cui finanzino spese correnti (titolo I) e spese per il rimborso di capitale preso a prestito (titolo III).
Le casistiche suindicate quindi (legge 24 dicembre 2003, n.350, art. 3, comma 28 e legge 30 dicembre 2004, n.311, art. 1, comma 66) di fatto consentono l’utilizzo di entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti, in deroga ai limiti di cui all’art. 162, comma 6. Ritengo quindi applicabili tale entrate per l'azzeramento del patrimonio netto e la ricostituzione del capitale sociale nel limite minimo della partecipata. ( Srl o spa )
Una domanda : cosa intendi per " patrimonio al di sotto del minimo " ?
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