Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
 I Forum
 Gli Enti Locali
 Finanza Locale
 RIMBORSO IVA SU TIA

Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!

Screensize:
UserName:
Password:
Modalita' di formattazione:
Formattazione: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Allinea a sinistraCentratoAllinea a destra Inserisci riga orizzontale Inserisci linkInserisci email Inserisci codiceInserisci quota in rispostaInserisci elenco puntato
   
Messaggio:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON

 
   

T O P I C    R E V I E W
miodemo Posted - 10/04/2009 : 13:14:02
Comincia ad arrrivare qualche istanza tendente ad ottenere il rimborso dell'IVA pagata sulla bolletta della TIA.
Il tutto in quanto la Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo della TIA è una tassa e non una tariffa.
Come vi comportate??
Grazie. Saluti e auguri a tutti.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
PaoloGros1958 Posted - 10/04/2009 : 13:56:16
E' solo una mia personale opinione che :
La tariffa di igiene ambientale (Tia) deve essere assoggettata all'Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, in quanto costituisce il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Istituita dal dlgs n. 22/97 in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e successivamente disciplinata dal dlgs n. 152/2006, la tariffa si configura, secondo la risoluzione n. 250/2008, come corrispettivo di un servizio espletato secondo le regole di diritto comune. L'utente, in particolare, non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva riferita alle annualità pregresse, in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa; in buona sostanza, l'istanza dell'utente finale, volta a ottenere il rimborso dell'Iva applicata sulla Tia, è in ogni caso inammissibile per l'estraneità dell'utente al rapporto tributario

E' pero' sostenibile anche il contrario poiche' alla natura tributaria della TIA, conduce il contenuto delle deleghe legislative (leggi n. 146/1994 e n. 52/1996), in forza delle quali è stato emanato il Dlgs n. 22/1997, che non hanno mai attribuito al governo la potestà di sopprimere la Tarsu, ovvero una radicale trasformazione della stessa, limitandosi a richiedere modifiche della disciplina vigente, al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia. Ulteriori elementi a favore della qualificazione tributaria si rinvengono nella coattività del prelievo, nell'identità dei presupposti con la Tarsu, nell’'assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico fra l'ente locale e l'utente, visto che l'obbligazione è commisurata in base alla fruibilità del servizio (come per la Tarsu) e non in base all'uso effettivo.
La natura giuridica della Tia come entrata di natura patrimoniale trova appiglio nella presenza nella Tia di elementi di natura contrattuale o volontaristica (l'utente può ridurre il proprio esborso in relazione all'ammontare dei rifiuti avviati al riciclo).
In concreto ritengo pero' che solo il cedente o prestatore ha titolo ad agire per il rimborso dell’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la quale, essendo estranea al rapporto fra cedente (o prestatore) e cessionario (o committente), non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (cfr., Cass. 6419 del 22 aprile 2003); quindi l’utente finale del servizio, in quanto estraneo al rapporto concernente il pagamento dell’imposta, sarebbe privo della legittimazione attiva a chiedere l’eventuale rimborso dell’IVA ad instaurare in caso di rifiuto espresso o tacito il giudizio relativo alla debenza del tributo innanzi al giudice tributario.

Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato