| T O P I C R E V I E W |
| kicerog |
Posted - 08/04/2009 : 14:03:43 Credo di ricordare di ever già letto sul forum del problema che vi sottopongo, ma non trovo il riferimento. L'ente è entrato in convenzione per il servizio di segreteria comunale. Oltre alla parte di retribuzione spettante che trasferiamo al comune capofila, il segretario comunale ha presentato richiesta di rimborso km. dall'ente capofila alla nostra sede comunale ( Importo quantificato KM x Tariffa aci.). Ho provveduto a emettere mandato di pagamento all'intervento 01 Retribuzioni e ed assoggettare l'importo a ritenuta irpef cosi come da art. 48 comma 5° D.P.R. 917 /2008. Il segretario non conviene con me sull'operato citandomi sentenze e altro, che comunque non mi sottopone in visione. Avete riferimenti normativi che non giustifichino la ritenuta all'irpef di tali somme? Grazie
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| 6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| kicerog |
Posted - 15/04/2009 : 12:50:14 Questa è stata la mia interpretazione e in base alla stessa al momento di emettere mandato ho assoggettato il rimborso a ritenuta irpef. |
| noretta |
Posted - 10/04/2009 : 12:04:15 ai sensi dell'art.48, comma 5 del UTIR, i rimborsi spesa per le trasferte nell'ambito del territorio comunale ove si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito del dipendente. se consideriamo che i territori dei comuni riuniti in convenzione di segreteria sono sede di servizio, mi sembra di capire che il rimborso chilometrico spettante al segretario sia da assoggettare ad irpef.sbaglio qualcosa? |
| PaoloGros1958 |
Posted - 10/04/2009 : 10:14:13 Aggiugo in riferimento alle tabelle ACI: Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio al Segretario reggente o a Scavalco si evince quanto segue:
La deliberazione n.282/2003 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Segretari indica : “ Citati anche l’art-8 dell’accordo integrativo 14.9.2005 per gli incarichi a scavalco, reggenze che prevede ….in caso di utilizzo del mezzo di trasporto proprio il rimborso delle spese in base al costo chilometrico , rilevabile dalle tabelle ACI e l’accordo del 1997 …che all’art.7 e’ orientato nello stesso senso;”
Sia l’art.8 del citato accordo del 1995 che l’art.7 del 1997 pero’ recitano :
“. Ai segretari generali incaricati della reggenza o della supplenza in sede diversa da quella di titolarità compete, oltre al compenso previsto dall'art. 39 della legge n.604 del 1962, modificato dall'art. 2 della legge n. 587 del 1975, anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, così come previsto dall'art. 25 del DPR n. 749 del 1972 (Ai segretari dei consorzi spetta una retribuzione mensile aggiunta pari ad un quarto dello stipendio in godimento ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati per l'esercizio della loro funzione )
Se il Consiglio di Stato con parere 1835/77 del 2.6.1978 stabilisce che per le spese di viaggio in sedi convenzionate o consorziate si utilizzino le tabelle ACI , come mai nei succitati accordi integrativi decisamente successivi tale parere non e’ stato inserito normando quindi anche scavalchi e reggenze?
Quindi se fosse applicabile norma analogica tale applicazione sarebbe possibile solo a contrario ovvero: Prima accordo integrativo e poi Consiglio di Stato e non viceversa.
Per cui , prescindendo dalla deliberazione dell’Agenzia che mi pare poco congruente al Segretario a scavalco o reggente vanno liquidate le spese di viaggio sostenute e documentate e non il rimborso chilometrico a tabelle ACI.
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| PaoloGros1958 |
Posted - 09/04/2009 : 15:05:13 Con tutto rispetto dell'agenzia dei segretari ( che non figura tra gli organi legiferanti): spese sotenute e documentate ( come dovrebbe essere) ,e' un rimborso di spese nudo e crudo e come tale non tassabile. Piu' comodo e non previsto da nulla : rimborso tabelle ACI che sono tassabili come nella risposta precedente . Se rendiamo pensionabile anche questo ( oltre diritti di segreteria in parte A , direzione in parte A etc etc ) altro che un buco Inpdap di 8 milioni di euro !!!!!!!!!!!
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| kicerog |
Posted - 09/04/2009 : 12:47:13 Dal sito dell'Agenzia dei segretari.
oggetto: quesito in materia di tassazione rimborso spese di viaggio ai Segretari titolari di sedi convenzionate.
Si fa riferimento alla nota fax prot. n. dello trasmessa dalla sezione regionale dell’Agenzia, ed acquisita in ricezione al prot. n. in pari data, con cui si richiede il parere in merito alla tassazione dei rimborsi delle spese di viaggio al segretario titolare di sedi convenzionate, richiesto dalla segreteria comunale in indirizzo.
A tal proposito, si richiama l’art. 48 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i., relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, nello specifico comma 5°, in base al quale il rimborso delle spese di viaggio concorre a formare reddito di lavoro e pertanto va tassato, quando non è previsto il rimborso analitico delle spese sostenute per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale.
Premesso ciò, a parere dello scrivente, si sostiene che in tutti gli spostamenti che il segretario titolare di sedi convenzionate deve operare (residenza – comune capofila, residenza – comune secondario, da comune a comune), si rientra nel normale percorso lavorativo, adattato alla fattispecie de quo, e deve essere effettuata la tassazione del rimborso delle spese di viaggio nelle ipotesi in cui questo ultimo viene riconosciuto, diversamente da quanto si verifica per le trasferte o missioni in località diversa sia dalla dimora abituale che dalla ordinaria sede di servizio, che comportano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche quello delle spese di alloggio e vitto e la corresponsione di una indennità di trasferta.
Una diversa interpretazione, sarebbe poco ragionevole in quanto creerebbe una disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, simile sotto il profilo che si sta esaminando, del segretario in disponibilità incaricato di reggenze e supplenze, per il quale l’Agenzia in passato ha sostenuto, sulla base di un parere professionale fornito da uno Studio Associato di consulenza tributaria e legale, la tassazione delle spese sostenute per recarsi giornalmente sul luogo di lavoro.
Non è, infatti, in discussione che la sede dell’ufficio o posto di lavoro per i segretari titolari di segreterie convenzionate, da prendere come riferimento per la determinazione sia della trasferta che del normale percorso lavorativo, coincida con tutti i comuni consorziati.
Si richiamano, per completezza, le principali disposizioni che argomentano in subjecta materia, ovvero l’art. 10 del D.P.R. 465/’97 che dispone …“al segretario titolare di sedi convenzionate spetta il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da uno all’altro dei comuni”, e l’art. 45 del vigente CCNL di categoria, sottoscritto in data 16.05.2001, che al comma 2° prevede che…“al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.
Un cordiale saluto. AV IL DIRETTORE GENERALE Avv. Moreno Morando
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| PaoloGros1958 |
Posted - 09/04/2009 : 10:23:17 I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del collaboratore della propria auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall'ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Se il collaboratore utilizza un'auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative: a) rimborso spese in base alla tariffa ACI per l'auto effettivamente utilizzata - la parte di costo rimborsata superiore a quella di un'auto similare di 17 cv. o 20 cv. - non è detraibile da parte dell’azienda committente b) rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un'auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione.
Il rimborso chilometrico deve essere riferito al chilometraggio complessivo annuo dell’auto (cioè Km percorsi a titolo privato + Km percorsi per conto dell'azienda) e non a quello percorso solo per le trasferte di lavoro. Se si è provveduto al rimborso su un valore stimato inferiore a quello effettivamente percorso nell’anno in cui si sono verificati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi rimborsati.
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