| T O P I C R E V I E W |
| rosyna |
Posted - 30/03/2009 : 13:42:10 A fine aprile 2009 sarà approvato il rendiconto della gestione 2008, ossia dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali con la conseguenza che il consiglio comunale può adottare solo atti urgenti e improrogabili. Stante, quindi, l’impossibilità di applicare l’avanzo di amministrazione, è possibile in alternativa adottare, a metà aprile 2009, una variazione al bilancio di previsione 2009 finanziata con avanzo presunto di amministrazione? |
| 4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| rosyna |
Posted - 31/03/2009 : 11:54:25 Grazie Paolo La tua risposta è senza dubbio corretta.
|
| PaoloGros1958 |
Posted - 31/03/2009 : 11:23:24 L'operazione e' senza dubbio possibile ai sensi art.187 comma 3 del TUEL . Il problema e' che non possono con avanzo presunto essere finanziate opere di investimento poiche' i fini sono le lettere a b c del comma 2 dello stesso articolo non ricomprendono la lettera d.
Quindi e' possibile finanziare spese correnti di "funzionamento" una tantum , fondi di ammortamento ,debiti fuori bilancio ma non investimenti. |
| rosyna |
Posted - 31/03/2009 : 10:53:42 L’intenzione è quella di approvare una delibera del Consiglio Comunale di variazione al bilancio di previsione 2009 con applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione prima della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Successivamente, il 30 aprile 2009, approvare il rendiconto della gestione e quindi quando l’avanzo di amministrazione sarà certo e disponibile poter impegnare le somme stanziate nella precedente variazione di bilancio. |
| Monti |
Posted - 30/03/2009 : 17:54:46 Mi pare di capire che il problema riguarda la possibilità da parte del Consiglio di adottare deliberazioni nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (art. 38, comma 5, del T.U.), periodo durante il quale possono essere adottati atti urgenti e improrogabili.
Si tratta pertanto di valutare da parte del Consiglio Comunale (oppure dalla Giunta, nel qual caso sarà quantomeno opportuno fare ratificare la deliberazione dal Consiglio in carica a scanso di sorprese) se la variazione di bilancio ha le caratteristice dell'urgenza e della improrogabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 5.
Sussistendo tali condizioni e poiché nel frattempo avrai già approvato il rendiconto 2008 (magari con deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile), potrai traquillamente applicare l'avanzo di amministrazione.
Di seguito ti riporto un parere del Ministero dell'Interno che riguarda specificatamente la materia:
12/05/2004 - Quesito circa i Consigli Comunali: la durata in carica, la pubblicazione decreto indizione comizi elettorali e gli atti urgenti ed improrogabili. Con una nota un Ente – premesso che i relativi organi verranno rinnovati in occasione del prossimo turno di elezioni amministrative e che l’art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede che “i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili” – chiede di conoscere “come debbano intendersi i sopracitati concetti di urgenza ed improrogabilità, ed a chi competa la valutazione circa la loro sussistenza”.
Ad avviso di questo Ministero l’esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’Amministrazione Comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
In base a tale criterio, ad esempio, è stato ritenuto che rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili la deliberazione del rendiconto della gestione, per la cui adozione l’art. 227 del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede il termine del 30 giugno, anche in ragione delle conseguenze che la mancata approvazione del rendiconto comporta (parificazione del Comune ad Ente strutturalmente deficitario ex art. 243, comma 6, del citato T.U.), e trattandosi, comunque, di un provvedimento che rientra nell’ordinaria amministrazione (cfr., in tal senso, circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 17/1999).
Essendo la valutazione della necessità dell’atto rimessa all’apprezzamento dell’organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, ad esempio, la deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale sufficientemente motivata con riferimento all’esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13.2.1998, n. 165).
|
|
|