| T O P I C R E V I E W |
| lupan |
Posted - 24/03/2009 : 13:37:56 Qual'è la norma di riferimento che consente l'utilizzo di tali proventi per l'estinzione anticipata di mutui? |
| 5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| bitetto |
Posted - 25/03/2009 : 12:58:54 PROVIAMO ANCHE COSI'. SE QLC LA VUOLE "IN BELLA" MI CONTATTI.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II
Roma, 7 aprile 2004
Prot. n. 0039656
Al COMUNE DI LEGNANO
Servizio economico finanziario
LEGNANO (MI)
Al MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartim. Affari interni e territoriali
Direz. Centrale Finanza Locale
ROMA
All’ANCI
Via dei Prefetti, 46
ROMA
All’UPI
Piazza Cardelli, 4
ROMA
OGGETTO : Patto di stabilità interno 2004. Richiesta di chiarimenti sulle entrate derivanti da plusvalenze ai sensi dell’art. 3, comma 28, della legge n. 350 del 2003.
Con la comunicazione via e-mail del 27 febbraio 2004, codesto Comune ha chiesto il parere dello scrivente sulla possibilità di considerare utili, ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2004, le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, che – ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) – possono essere utilizzati dagli enti locali per la copertura di spese, aventi carattere non permanente, connesse con le finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Secondo quanto sostenuto da codesto Comune, i motivi per ricomprendere tali entrate come valevoli ai fini del calcolo del saldo finanziario del patto di stabilità risiedono nella definizione di plusvalore, tipica della contabilità economico-patrimoniale, la cui determinazione risulta dalla differenza tra la somma realizzata dalla vendita dell’immobilizzazione ed il suo valore ammortizzato iscritto a patrimonio. La posta è quindi iscritta nel conto economico e concorre alla realizzazione del risultato economico della gestione, come peraltro, si riscontra in sede di rettifica della contabilità finanziaria, attraverso il prospetto di conciliazione, per la redazione dei conti economico e patrimoniale in occasione del rendiconto.
Alla luce di queste considerazioni, sostiene codesto Ente, e da ritenere che, in contabilità finanziaria, il plusvalore debba essere considerato a tutti gli effetti un’entrata corrente, in ragione anche del perseguimento e della verifica dell’equilibrio economico-finanziario. A tal proposito detto plusvalore potrebbe essere allocato al titolo III d’entrata, tra i proventi diversi della categoria 5a, ferma restando l’iscrizione di un importo, pari al valore residuo del cespite ceduto, tra i proventi della categoria 1a del titolo IV. In ogni caso, anche mantenendo l’allocazione del plusvalore al titolo IV, esso dovrebbe avere, in ragione della novità legislativa, un trattamento analogo, ai fini del patto di stabilità, a quello che è riservato ai proventi delle concessioni edilizie che sono rilevanti ai fini del saldo finanziario.
Pertanto, conclude il Comune, le plusvalenze in questione devono considerarsi una deroga al disposto dell’articolo 29, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (esclusione dalle entrate rilevanti ai fini del patto delle dismissioni di beni immobiliari e finanziari) e, quindi, devono concorrere al calcolo del saldo finanziario.
Al riguardo, contrariamente a quanto esposto da codesto Comune, si ritiene che le entrate derivanti dalle plusvalenze in questione non possano essere considerate utili ai fini del saldo finanziario in quanto strettamente correlate alla dismissione dei beni patrimoniali, le cui entrate, secondo la legislazione vigente, devono essere portate in detrazione dal saldo finanziario.
Ciò anche nella considerazione che l’approvazione dell’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004 ha avuto il solo fine di consentire l’utilizzo delle plusvalenze per la copertura di spese aventi carattere non permanente e non anche quello di introdurre modifiche alle regole del patto di stabilità interno in quanto, quando il Legislatore ha voluto apportare tali modifiche, lo ha fatto in maniera espressa (articolo 3, comma 50, della legge n. 350 del 2003).
Né d’altronde può essere preso in considerazione il riferimento ai proventi derivanti dalle concessioni edilizie che – a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001 – non sono più soggetti al vincolo di destinazione, ma sono espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell’utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria.
Circa, poi, la determinazione dell’importo delle plusvalenze, da considerare ai fini dell’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004, questo deve risultare dalla differenza tra l’entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell’acquisto, al netto degli ammortamenti contabilizzati secondo le modalità prevista dall’articolo 167 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
E’ necessario sottolineare che le quote accantonate per l’ammortamento non partecipano al calcolo del valore delle plusvalenze nel caso in cui siano state considerate solo nel conto economico e non siano state soddisfatte le condizioni stabilite dal citato articolo 167 (iscrizione nel bilancio di previsione e confluenza dell’accantonamento nell’avanzo di amministrazione).
Infatti, l’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004 per “entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali” fa riferimento ad una definizione finanziaria di plusvalenze, da intendersi come risorse finanziarie eccedenti quelle necessarie alla “ricostituzione” del bene patrimoniale ceduto, da destinare al finanziamento di spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 concernente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Ad ulteriore conferma della natura finanziaria del concetto di plusvalore, si segnala che sotto il profilo economico non sarebbe stato necessario introdurre l’articolo 3, comma 28, della legge
finanziaria 2004, in quanto l’articolo 229 del D.Lgs n. 267 del 2000 già considerava le plusvalenze patrimoniali tra i componenti positivi del conto economico.
Solo nel caso in cui gli ammortamenti rifluiscono nel risultato di amministrazione di fine esercizio si accantonano effettivamente le risorse finanziarie necessarie alla ricostituzione del bene alienato, mentre l’iscrizione degli ammortamenti nel conto economico serve a calcolare, nei singoli esercizi, il costo annuale riferito a beni ad utilizzazione pluriennale.
Il Ragioniere Generale dello Stato
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| bitetto |
Posted - 25/03/2009 : 12:53:54 Grazie al mitico Giuseppe (lui capirà) ho copia della nota in questione. Se mi date un fax o la mail ve la invio. Saluti A. Albanese
080/3829223 settorefinanziario@comune.bitetto.ba.it |
| andrea65 |
Posted - 25/03/2009 : 12:41:22 Io ho questo estratto: "nota del 7 aprile 2004 del Ragioniere Generale in merito alle entrate derivanti da plusvalenze, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della legge n. 350 del 2003 ed in riferimento agli effetti di tali entrate sul calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno [2]:
“… Circa, poi, la determinazione dell’importo delle plusvalenze, da considerare ai fini dell’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004, questo deve risultare dalla differenza tra l’entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell’acquisto, al netto degli ammortamenti contabilizzati secondo le modalità prevista dall’articolo 167 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
E’ necessario sottolineare che le quote accantonate per l’ammortamento non partecipano al calcolo del valore delle plusvalenze nel caso in cui siano state considerate solo nel conto economico e non siano state soddisfatte le condizioni stabilite dal citato articolo 167 (iscrizione nel bilancio di previsione e confluenza dell’accantonamento nell’avanzo di amministrazione).
Infatti, l’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004 per “entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali� fa riferimento ad una definizione finanziaria di plusvalenze, da intendersi come risorse finanziarie eccedenti quelle necessarie alla “ricostituzione� del bene patrimoniale ceduto, da destinare al finanziamento di spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 concernente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Ad ulteriore conferma della natura finanziaria del concetto di plusvalore, si segnala che sotto il profilo economico non sarebbe stato necessario introdurre l’articolo 3, comma 28, della legge finanziaria 2004, in quanto l’articolo 229 del D.Lgs n. 267 del 2000 già considerava le plusvalenze patrimoniali tra i componenti positivi del conto economico.
Solo nel caso in cui gli ammortamenti rifluiscono nel risultato di amministrazione di fine esercizio si accantonano effettivamente le risorse finanziarie necessarie alla ricostituzione del bene alienato, mentre l’iscrizione degli ammortamenti nel conto economico serve a calcolare, nei singoli esercizi, il costo annuale riferito a beni ad utilizzazione pluriennale.�. |
| serenella30 |
Posted - 25/03/2009 : 08:38:09 Ho provato in tutti i modi (a me noti) di reperire la nota RGS n. 39656 del 07/04/2004 ma senza esito positivo. Qualcuno sa aiutarmi a reperirla? Grazie
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| bitetto |
Posted - 24/03/2009 : 16:15:15 L'attuale normativa consente due destinazioni peculiari per le plusvalenze derivanti da alienzioni di beni: 1. art. 1, comma 66, legge 311/04: per rimborso quote capitale ammortamento mutui; 2. art. 3, comma 28, legge 350/03: per finanziarie spese non permanenti (quindi anche correnti) connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL (destinazione avanzo di amministrazione). Per quanto attiene la seconda finalità la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 39656 del 07.04.2004, ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo delle plusvalenze. Saluti A. Albanese
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