| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 03/03/2009 : 22:20:39 Datemi, per favore, un giudizio su questa situazione. Il settore x liquida la fattura (con determina) entro 30 giorni dal ricevimento. La determina ritorna in ragioneria (dopo che già ci era stata per il visto) ma non può essere pagata entro i suddetti 30 giorni perchè non ci sono fondi di cassa disponibili (la situazione finanziaria sta traballando). Secondo voi chi paga gli interessi di mora? il "ragioniere"? Secondo me il ragioniere dovrebbe apporre (sulla determina di liquidazione) visto negativo. Che ne pensate? Grazie |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| PaoloGros1958 |
Posted - 04/03/2009 : 07:18:58 Valutato che la ditta dopo i termini di pagamento puo' addebitare interessi commerciali e valutato che gli interessi commerciali sono molto piu' alti di quelli applicati dal tesoriere sugli anticipi di cassa era obbligo provvedere ( se la fattura risultava ormai scaduta) ad anticipazione di cassa. Il danno erariale e' configurabile nella differenza tra gli interessi commerciali e quelli ( legittimi) di anticipazione di tesoreria. Un visto negativo sulla liquidazione non ha un riscontro giuscontabile e nei confronti del terzo creditore ( che non riceve il denaro nei termini) nulla rileva. |
| SIL |
Posted - 03/03/2009 : 23:23:59 E' una questione di "drammatica" attualità in un momento di forte criticità di disponibilità liquida non solo degli enti erogatori. Posto che il "ragioniere" abbia vistato l'atto di impegno, e il responsabile del servizio, successivamente alla fornitura / presta_ zione regolarmente eseguita, abbia provveduto alla liquidazione nei termini ordinari di regolazione del titolo di pagamento (direttiva comunitaria docet!), a questo punto la responsabilità di eventuali danni erariali conseguenziali all'artificioso ritardato pagamento rientra nella esclusiva sfera personale del "ragioniere". Per l'immediato futuro, ben si potrebbe pretendere un atto di indirizzo, con il quale l'amministrazione "impomga" ai responsabili di impegnare spese con la condizione che la liquidazione del debito avvenga a 60/90/120 giorni o anche oltre dalla data fattura, previo beninteso accordo con il fornitore/prestatore. Ciò detto, penso convegna procedere senza indugio al pagamento (nel caso il creditore palesi la volontà di ingiungere) e immediatamente rappresentare sll'organo esecutivo ls momentanea o persistente criticità di csssa, perché provveda ad adottare opportuni accorgimenti.
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