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T O P I C    R E V I E W
claudio Posted - 14/01/2009 : 13:01:19
Buongiorno a tutti, vorrei sapere come vi comportate riguardo al DURC per quanto riguarda le forniture e i servizi. Mi sembra di capire che vada richiesto, in pratica, per qualsiasi tipologia di pagamento di beni e servizi e che debba pertanto essere applicato a tutte le fatture (acquisti, prestazione di servizi anche di lavoro autonomo). Me lo potete confermare? Prevedo già un incubo burocratico!! Grazie a chi vorrà chiarirmi la cosa.
5   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
AMBRA Posted - 04/05/2009 : 13:54:26
A proposito di incubo..segnalo che il Ministero del Lavoro con nota pr. 25/I/0002599 del 20/02/2009 ha precisato che l'obbligo di richiesta del DURC è esteso anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità
RENATO720 Posted - 03/05/2009 : 18:21:19
Salve a tutti.
In merito al Durc e all'obbligo di richiederlo in ogni fase di un appalto pubblico (aggiudicazione, stipula contratto, sal, certificato di pagamento, etc.), alcuni dubbi si presentano allorquando il documento di regolarità contributiva dovesse risultare "non regolare" in fase di liquidazione di una fattura; ovvero, esiste una normativa o una interpretazione ministeriale che regolamenti le modalità operative da seguire in tal caso da parte degli enti pubblici? Consultando altri colleghi rilevo che essi procedono a sospendere il pagamento in attesa di un durc regolare già in fase di liquidazione; alcuni interpretano in maniera estensiva l'art. 118 co.6 del codice dei contratti applicandolo anche agli appalti di servizi e forniture, altri semplicemente desumono la possibilità di sospendere i pagamenti in base ad una interpretazione c.d. logico-sistematica dell'intera normativa del durc.
Ringrazio chi vorrà fare luce sull'argomento.
PaoloGros1958 Posted - 15/01/2009 : 12:16:44
Proprio sulla tua esatta definizione non si applica alla fornitura di beni.
claudio Posted - 15/01/2009 : 09:12:44
Quindi, posto che la definizione di appalto è la seguente "L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro", mi pare di capire che si applichi praticamente a tutto, persino alle singole forniture di beni e servizi!!! Dico bene?
PaoloGros1958 Posted - 14/01/2009 : 14:17:17
Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.


Il D.M. 24 ottobre 2007 ha stabilito le “modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva” e ne ha esteso a tutti i settori economici l’applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell’agricoltura e dell'edilizia, ed ha indrodotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 con cui chiarisce alcuni punti oscuri relativi al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il DURC non può essere sosttuito da una autocertificazione (sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 del Consiglio di Stato);
Il DURC e’ richiesto ai datori di lavoro - imprese o lavoratori autonomi - nell’ambito delle procedure di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture ed e’ disciplinato da un complesso di fonti normative, fra cui si segnalano l’art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l.
22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il d.m. del 24/10/07 (relativo alle modalita’ di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, sia per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell’edilizia, nonche’ per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), oltre numerose circolari ministeriali, INPS, INAIL e Cassa Edile.
In sintesi, il documento unico di regolarita’ contributiva DURC e’
necessario ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, forniture e servizi e per procedere al pagamento delle fatture (stati di avanzamento, saldo finale ect) emesse dagli appaltatori, nonche’ per la verifica dell’idoneita’ tecnica delle imprese esecutrici di lavori ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto l’amministrazione appaltante, al momento della verifica della dichiarazione di regolarita’ contributiva resa dall’appaltatore in sede di presentazione di offerta, avra’ cura di richiedere il DURC dell’aggiudicatario e dovra’ farlo esclusivamente in via telematica collegandosi al portale denominato "sportello unico previdenziale.
Negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC dovra’
altresì essere richiesto, a cura della amministrazione appaltante e con le stesse modalita’ operative sopra esplicitate, al fine di procedere al pagamento delle fatture emesse dalle imprese appaltatrici.
in ambito di affidamento di incarichi a collaboratori esterni/ lavoratori autonomi, si precisa che il DURC e’ richiesto qualora si ricada nella fattispecie del contratto di appalto di servizi propriamente detto (ad esempio servizi di progettazione e direzione lavori) nell’ambito del quale operino imprese e/o lavoratori autonomi, artigiani o meno, ancorche’ privi di dipendenti, mentre non e’ richiesto qualora si verta nell’ipotesi di contratto di prestazione d’opera, anche di natura intellettuale, (artt 2222 e ss.del codice civile) autorizzato e conferito ai sensi dell’art. 7, comma 6 del dlgs 165/01 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

E l'incubo ha inizio!

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