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T O P I C R E V I E W
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Posted - 05/01/2009 : 13:09:40 L'art. 1, comma 557, legge 296/2006, dopo le varie modifiche, ad oggi prevede testualmente che: "..........Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto."
L'art. 76, comma 4 della legge 133, recita, altresì, che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione." Ciò premesso, pongo i seguenti quesiti: 1) Le due disposizioni, secondo voi, hanno impatto diverso?. 2) nel caso in cui l'ente non abbia rispettato il patto per l'anno 2007, mentre per il 2008 gli obiettivi sono stati raggiunti, può assumere ? 3) qualora potesse assumere - (perchè un dipendente ha cessato, ecc. ecc.)-, ci deve essere l'invarianza della spesa (applicando l'art. 1, comma 557)? oppure il limite potrà essere superato ?